Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37699 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37699 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOCERI BALDO nato a PALERMO il 19/06/1975

avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

1. Baldo Moceri ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Palermo, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Marsala, lo ha assolto
dall’imputazione contestata il 26 marzo 2012 perché il fatto non costituisce reato e dichiarato
non doversi procedere per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 ed ha quindi
ridotto la pena inflitta per le residue condotte ex artt. 75 e 76 stesso decreto. Egli deduce, con
il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
integrazione del reato con riguardo alla mancata osservanza dell’obbligo di firma del 23
febbraio 2012, stante la condizione di tossicodipendenza dell’imputato e l’assenza di prova del
dolo; con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla
denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di
equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze
dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di
legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato l’episodio del febbraio 2012 in
assenza di qualunque dimostrazione di una plausibile ragione della inosservanza (v. pagina 5
della sentenza).
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Ineccepibilmente, i Giudici della cognizione hanno negato l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, solidamente ancorata a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez.
3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali (v.
pagina 6 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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