Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37698 del 19/06/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37698 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAGNO GIANLUCA nato a AGRIGENTO il 09/03/1990
avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 19/06/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gianluca Stagno ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Palermo ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Agrigento, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di cui all’art. 337 c.p. Egli deduce, con il primo
motivo, “dubbi sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo”; con il secondo motivo, la
“perseverante mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche”.
2. Il ricorso è inammissibile.
di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità,
posto che, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la
compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro verso, sollecitano una
rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di
legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare
la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare
la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.1. D’altronde, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto, da un lato, provato il dolo del
reato, non essendo revocabile in dubbio che Stagno avesse compreso l’invito degli operanti a
fermarsi; dall’altro lato, non applicabili le circostanze attenuanti generiche in presenza di
elementi ostativi, quali la condotta processuale ed i precedenti penali.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2018
3. Le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla ricostruzione in fatto delle vicende oggetto