Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37698 del 05/02/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37698 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUNI BERZI DARIO N. IL 31/01/1960
avverso la sentenza n. 328/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 05/02/2015
OSSERVA
Cuni Berzi Dario ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da
ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi
precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 5-2-2015.
in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria