Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37696 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37696 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 18/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Saracino Massimo Vincenzo, nato a San Severo il 5.4.1973,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Bari il
19.4.2000;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;

A

udito per il ricorrente, l’avv. Simon Pietro Ciotti, in qualità di
sostituito processuale del difensore di fiducia, Aldo Rocco Nocito,
del Foro di Pescara, che ha concluso per l’accoglimento del

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 25.10.2011, la corte di appello di Bari
confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data
13.12.2001, aveva condannato Saracino Massimo Vincenzo,
imputato del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2) e n. 7), c.p.,
per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di
un’autovettura di proprietà di De Fenis Francesco, alla pena
ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione l’imputato, articolando tre motivi di
impugnazione.
Con il primo egli lamenta il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. c),
c.p.p., in relazione all’art. 191, c.p.p., in quanto, a differenza di
quanto ritenuto dalla corte territoriale, il giudice di primo grado ha
fondato l’affermazione di responsabilità del Saracino sul contenuto
della querela presentata dalla persona offesa dal reato De Fenisi
Francesco, atto inutilizzabile a tal fine, senza procedere alla cd.
prova di resistenza, ossia senza motivare “se questo elemento di
prova acquisito in violazione di legge dal giudice di primo grado
abbia avuto o meno peso sulla sua decisione”.
Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato si duole della mancata
assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett.
d), c.p.p., consistente nella mancata testimonianza della persona

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ricorso.

offesa De Fenisi, di cui la difesa dell’imputato sollecitava
l’espletamento ai sensi dell’art. 507, c.p.p., indispensabile nel
momento in cui il contenuto della querela era di fatto
inutilizzabile.

contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione
dell’impugnata sentenza, nella parte in cui la corte territoriale
afferma che il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione
“sostanzialmente” sulla deposizione testimoniale del verbalizzante
Pasqua, laddove tale giudice ha, invece, utilizzato a sostegno della
sua pronuncia anche la denuncia di furto.
Tanto premesso, il ricorso del Saracino deve ritenersi
inammissibile sotto diversi profili.
Ed invero, il primo motivo di ricorso difetta di specificità, in quanto
con esso l’imputato ripropone acriticamente la medesima
doglianza già disattesa dalla corte territoriale, che, peraltro,
correttamente ha evidenziato, effettuando proprio la prova di
resistenza di cui il ricorrente denuncia il mancato espletamento,
come la condanna di quest’ultimo si fonda essenzialmente sulla
deposizione dell’agente operante Pasqua, il quale ha affermato di
aver notato il Saracino introdursi repentinamente nell’autovettura,
di essersi messo al suo inseguimento e di averlo fermato,
constatando che vi era uno spadino inserito nel quadro di
accensione della suddetta autovettura, rispetto alla quale la
denunzia di furto, inserita nel fascicolo per il dibattimento in
quanto atto parzialmente irripetibile (cfr. Cass., sez. IV,
12/05/2009, n. 36866, D. R., rv. 244982), è stata legittimamente
utilizzata solo ai fini della descrizione del bene sottratto e per

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Con il terzo motivo di ricorso, il Saracino lamenta la

dimostrare

il

dato

di

fatto

dell’avvenuta

circolazione

dell’autoveicolo contro la volontà del legittimo proprietario.
Il che rende manifestamente infondati, e, quindi, inammissibili,
anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

di ricorso, l’esistenza di una specifica causa di inammissibilità, in
quanto, come è stato rilevato, con arresto condiviso dal Collegio,
la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di
impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in
relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a
norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., e non nel
caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte
attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri
discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507, c.p.p., e
da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione
(cfr. Cass., sez. II, 18/12/2012, n. 841, B., rv. 254052).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse del Saracino va, dunque, dichiarato inammissibile,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della
circostanza che l’evidente inammissibilità del ricorso non consente
di ritenere il difensore del ricorrente medesimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q. M .
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Peraltro non può non rilevarsi, con riferimento al secondo motivo

Così deciso in Roma il 18.4.2013.

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