Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37691 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37691 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Cordisco Alberico, nato a Montenero di Bisaccia il 19/09/1958
2. Cordisco Luca, nato a Termoli il 21/02/1979

avverso la sentenza del 28/10/2010 della Corte di appello di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Adriano Gallo, sostituto processuale dell’Avv. Luigi
Coscia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Campobasso,
confermando la decisione assunta dal Tribunale di Larino, ha riconosciuto
Alberico Cordisco e Luca Cordisco responsabili dei delitti di rissa aggravata e

4

Data Udienza: 27/03/2013

..,
lesione volontaria, unificati dal vincolo della continuazione, tenendo ferma la loro
condanna alle pene di legge.

2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione i predetti
imputati, per il tramite del comune difensore, affidandolo a un solo motivo. Con
esso contestano la configurabilità del delitto di rissa, assumendo di non essere
stati animati da intento offensivo, ma di essere stati invece vittime di
un’aggressione da parte dei componenti della famiglia Msala.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti.
Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di
legge e vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del
merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata
valutazione degli elementi probatori acquisiti.
1.1. La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno
indotta a riconoscere nella fattispecie la configurabilità del delitto di rissa; al
riguardo ha considerato che le contrastanti versioni sulla genesi del litigio comunque certo nel suo verificarsi e nelle conseguenze derivatene – impedivano
di pervenire a una ricostruzione della fase iniziale di esso; che, comunque, le già
esistenti tensioni fra i due gruppi familiari fronteggiatisi nella circostanza
rendevano plausibile che lo scontro fisico fosse stato preceduto da scambi di
parole offensive, così da rendere inapplicabile la scriminante della legittima
difesa: a maggior ragione dovendosi escludere che fosse mosso da intenti
meramente difensivi Alberico Cordisco nel mordere un orecchio dell’antagonista
Seghir Msala.
1.2. Della linea argomentativa così sviluppata i ricorrenti denunciano
genericamente l’illogicità, senza tuttavia segnalare in concreto, nel testo del
provvedimento, alcuna effettiva caduta di consequenzialità; mentre il loro
tentativo di accreditare la tesi – ancora riproposta nel ricorso, in termini di
ricostruzione fattuale – di un loro coinvolgimento meramente passivo, quali
vittime di un’aggressione da parte dei membri della famiglia Msala, si risolve
nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente
propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di
cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, per ciascuno
dei ricorrenti, le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

2

a

t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 27/03/2013.

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