Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37691 del 19/06/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37691 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADUKANOVIC MARKO nato il 20/08/1976
avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 19/06/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marko Radukanovic ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Ferrara, gli ha
ridotto la pena inflitta in primo grado per i reati di cui agli artt. 651 e 337 c.p. Egli deduce, con
l’unico motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in ordine
alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 651 c.p., sebbene si tratti dì fatto inoffensivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza mossa dal ricorrente in merito alla ricostruzione in fatto ed alla valutazione
della vicenda contestata ai sensi dell’art. 651 c.p. non sfugge ad una preliminare ed assorbente
censura di inammissibilità, posto che, per un verso, ripropone rilievi già dedotti in appello e
non si confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e,
dunque, ometttro di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Per
altro verso, sollecita una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede,
dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice dì
merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza
possibilità di valutate la rispondenza della motivazione alle acquisizioni procesuall (ex piurimig
Sei. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.1. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato siffatto reato.
3.2. La dedotta inoffensività della condotta, oltre ad implicare una valutazione di merito
estranea al sindacato di questa Corte, non emerge comunque ictu ocuii dalla ricostruzione
storico fattuale compiuta dai giudici della cognizione.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del D ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2018
3.