Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37690 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37690 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE TERESA nato a TORRE DEL GRECO il 12/11/1982

avverso la sentenza del 17/11/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

I

I
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. nonché
per manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze
attenuanti ed aggravanti. Deduce che nei motivi di appello era stato evidenziato l’ottimo
comportamento processuale dell’appellante, che aveva ammesso le proprie responsabilità e
dimostrato resipiscenza così da meritare un trattamento sanzionatorio più favorevole, ma la Corte
di appello con argomentazione lacunosa ha tenuto conto solo della gravità del fatto e
dell’intensità del dolo, senza specificare le ragioni per cui gli elementi favorevoli prospettati dalla
difesa erano inidonei a fondare un giudizio di prevalenza. Sostiene che le modalità del fatto non
denotano elevato spessore criminale, non essendo state utilizzate armi o violenze nei confronti
del personale dell’istituto di credito, elementi trascurati dai giudici di appello.
Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivo non consentito,
risultando riproposte censure già esaminate e disattese in sentenza con motivazione puntuale,
congrua e giuridicamente corretta, con la quale il ricorso non si confronta.
Contrariamente all’assunto difensivo, la Corte di appello ha analizzato il motivo di
appello con estrema attenzione, giudicando persino proporzionato per difetto il trattamento
sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice, attribuendo rilievo
assorbente alla gravità del fatto, alle modalità organizzate dello stesso ed all’elevato profitto della
rapina pari ad oltre 94 mila euro.
A tal fine ha evidenziato la scarsa rilevanza della confessione resa dall’imputata, tenuto
conto della rapida identificazione degli imputati appena sette ore dopo la rapina; la circostanza
che la rapina era stata commessa a distanza di nemmeno un mese da altra rapina compiuta in
Milano; che il provento della rapina non era stato recuperato e il danno non risarcito; che le
modalità del fatto erano allarmanti, atteso che ben nove persone erano state sequestrate per due
ore nei locali della banca e l’azione era stata posta in essere con professionalità e lucidità.
Sulla scorta di tali elementi e della non occasionalità del fatto, riconosciuta dallo stesso
giudice di primo grado, coerentemente i giudici di appello hanno ritenuto che le attenuanti
generiche, benevolmente riconosciute per l’incensuratezza dell’imputata, non potessero essere in
alcun modo ritenute prevalenti sull’aggravante contestata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

11 difensore di Ascione Teresa ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 11
dicembre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, che aveva condannato l’imputata alla pena di
3 anni di reclusione ed euro 600 di multa per i reati riuniti di sequestro di persona e rapina.

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