Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3769 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3769 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
PASTURA ANTONIO N. IL 12/09/1985
inoltre:
PASTURA ANTONIO N. IL 12/09/1985
avverso la sentenza n. 1625/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in perso a del Dott.4
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Udito, per la parte civile, JAvv

223z.c.‹ 21p

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione, il difensore di fiducia di Pastura Antonio ed il Procuratore generale
presso la Corte di Appello Ancona avverso la sentenza emessa in data 11.1.2013 dalla Corte
di appello di Ancona che in parziale riforma di quella in data 27.9.2011 del Tribunale di
Asscoli Piceno-Sezione di San Benedetto del Tronto riduceva la pena inflitta per il delitto di
cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990 (detenzione illegale di hashish; fatto del 15.6.2007)
ad anni uno di reclusione ed C 2.600,00 di multa.
La Parte pubblica si duole dell’irrogazione di una pena pecuniaria inferiore al minimo

violazione dell’art. 129 c.p.p..
Considerato in diritto
Giova premettere che risulta del tutto congrua e corretta la motivazione posta a fondamento
della penale responsabilità dell’imputato, onde è palese l’inconsistenza della censura addotta
nell’interesse dell’imputato, la cui condotta palesava chiaramente l’attività di spaccio dello
stupefacente.
Quanto all’entità della pena inflitta, a prescindere dalla fondatezza della censura addotta dal
Procuratore generale va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36
del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n.
146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi
di cui al 5 0 comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la
pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art.
2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, illegittima, anche
per quel che concerne quella detentiva.
La pena può, comunque, già in questa sede rideterminarsi, alla luce di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p. e contenendola nel novellato minimo edittale, in mesi sei di reclusione ed C
1.032,00 di multa con annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. I)
c.p.p., della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Consegue il rigetto di ogni ulteriore doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla irrogata pena che ridetermina
in mesi sei di reclusione ed C 1.032,00 di multa. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 19.6.2014

edittale, mentre nell’interesse dell’imputato si rappresenta la mancata assoluzione in

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