Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37688 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37688 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPIONE GIACOMO nato a BOLOGNA il 11/05/1978

avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giacomo Campione ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bologna ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Bologna, con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per i reati di resistenza a p.u. e lesioni personali. Egli
deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 337 c.p., essendo stata la condotta in ipotesi
illecita commessa successivamente all’atto d’ufficio.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto compiutamente integrato il
reato, atteso che l’imputato poneva in essere un comportamento non collaborativo e
provocatorio sin dalle prime battute della vicenda, quindi saliva a bordo della moto e si
divincolava per sfuggire alla presa degli operanti, al fine di impedire la sottoposizione del
veicolo a fermo (v. pagina 1 della motivazione della sentenza impugnata).
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()culi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dele ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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