Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37687 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37687 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIECO GERARDO nato a ANGRI il 09/12/1962

avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gerardo Grieco ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Bologna, ha riqualificato
il fatto in rapina impropria tentata riducendo la pena inflitta in primo grado. Egli deduce, con
l’unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della
pena, con particolare riguardo alla riduzione applicata per il tentativo.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la

determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali
del giudice di merito e come sia pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Arbitrio e illogicità che neanche il ricorrente
deduce.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna deg ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2018

3.

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