Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37685 del 16/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37685 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
De Luca Luigi, nato ad Ampezzo il 07/03/1937

avverso la sentenza del 16/06/2011 del Tribunale di Tolmezzo

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Luigi De Luca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale risulta essere stata confermata la condanna dell’imputato, di cui alla
pronuncia del Giudice di pace di Tolmezzo emessa il 16/06/2009, per il reato di
lesioni personali (in danno di Germana De Luca, costituitasi parte civile).

Data Udienza: 16/01/2013

Il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, censurando in particolare gli
argomenti utilizzati dal giudice di merito a sostegno della prova del dolo in capo
all’imputato (l’avere egli attinto la persona offesa in una parte del corpo non
immediatamente a lui esposta, e l’averla colpita con violenza tale da
determinarne la caduta a terra): in proposito, segnala che le prove testimoniali
acquisite deporrebbero invece in senso contrario a quella ricostruzione, avendo
riferito di una reazione immediata del De Luca ad una aggressione appena

adagiarsi a terra.
Si duole inoltre, e conseguentemente, del mancato riconoscimento in suo
favore della scriminante della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Innanzi tutto, è di palese evidenza che gli argomenti utilizzati dal difensore
dell’imputato tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che
riguardano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio,
da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente
valutati sia in primo che in secondo grado.
Alla Corte di Cassazione deve invece ritenersi preclusa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma
adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa,
dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della
sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che
si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la
verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere
confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti,
«non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842
del 02/12/2003, Elia).
Né i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche
apportate all’art. 606 cod. proc. pen. con la legge n. 46 del 2006, essendo stato

9

portatagli da tergo dalla sorella, poi indietreggiata di alcuni passi prima di

affermato e più volte ribadito che anche all’esito della suddetta riforma «gli
aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del
significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono
rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e […], pertanto, restano
inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a
sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n.
8094 dell’11/01/2007, Ienco, Rv 236540).

questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di
fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen.: si lamenta ad esempio, in termini di sostanziale travisamento
della prova, che il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato la volontarietà
dell’azione del De Luca per essere stata attinta una parte del corpo della sorella
a lui non prossima, dato non emerso dalle testimonianze, ma è evidente che si
trattava di un elemento già esposto dall’odierno ricorrente laddove lamentava,
con l’atto di appello, di essersi limitato a reagire con uno schiaffo ad una spinta
datagli da tergo. L’idea stessa di una spinta evoca necessariamente una
dinamica che vede l’autore del gesto con le braccia protese in avanti, e che
dunque non offre di certo il proprio volto in prima linea dinanzi alla presunta
reazione dell’altro, una volta giratosi.
D’altro canto, non viene neppure preso in considerazione il principio esposto
dal giudice di appello (anche richiamando precedenti di legittimità) secondo cui il
dolo non è escluso dall’istintività dell’azione, tanto più che la condotta del De
Luca si svolse dinanzi ad un Carabiniere, circostanza di cui egli stesso era ben
consapevole: a quest’ultimo riguardo, in termini apodittici, il ricorrente si limita
ad argomentare che da un soggetto aggredito alle spalle non si potrebbe
pretendere un’attenzione tenuta ferma sulla presenza di un appartenente alle
forze dell’ordine.
Perciò, il ricorso in esame contiene una mera riproposizione di tesi già
confutate sia in primo che in secondo grado, e senza che le ragioni di doglianza
diano in qualche modo contezza degli argomenti adottati dai giudici di merito per
ritenere infondata la ricostruzione dei fatti che la difesa torna a ribadire. Ne
emerge un ulteriore profilo di inammissibilità, essendo più che consolidato
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «è inammissibile il ricorso per
Cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
.7′
/ _

3

Nella fattispecie, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a

dell’impugnazione» (Cass., Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv
253849); è stato altresì affermato che l’inammissibilità sussiste anche «quando
manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Cass., Sez. II, n. 19951
del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv 240109).

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del De Luca al

nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16/01/2013.

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA