Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37685 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37685 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADJA MOHAMED N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 3185/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 11/04/2014

- -che la Corte di appello di Firenze con sentenza del 9 novembre 2012 ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di quella città il 3 giugno 2010 nei c‘anfronti di ADIA Mohamed
imputato del reato di cui all’art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 (spaccio di eroina – reato
commesso in Firenze 1’8 settembre 2006), cion la quale lo stesso è stato ritenuto colpevole del
detto reato e condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma
50 dell’art. 73D.P.R. 309/90 alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed C 4.000,00 di
multa;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore fiduciario, deducendo con un primo motivo difetto di motivazione in punto di
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un secondo motivo
analogo vizio in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;
– -che entrambe le censure sono manifestamente infondate, poiché il riconoscimento di
circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero
dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed
alla personalità del reo;
– – che anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è
sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o
del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di
stretta contestazione (v. Sez. 6^ 16.6.2010 n. 34364, Giovane e altri, Rv. 248244);
– – che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva ai precedenti
penali dell’imputato, deducendone razionalmente connotazioni negative della personalità;
— che il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è
stato legittimamente correlato anch’esso alla negativa personalità dell’imputato, gravato da
plurime condanne ostative alla concessione dell’invocato beneficio;
— che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a causa
dell’oggettiva inconsistenza della base giuridica delle censure, ipotesi questa disciplinata
dall’art. 606, 3° comma, c.p.p. ed assimilata agli altri casi d’inammissibilità secondo il più
recente indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un.,
21.12.2000, n. 32, De Luca ) ;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
– consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberat ‘n
nella camera di consiglio dell’Il aprile 2014

Ritenuto:

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