Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37681 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37681 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALYH MOHAMED nato il 13/02/1992

avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mohamed Malyh ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Forlì, ha ridotto la pena
a lui inflitta in primo grado per i reati di resistenza, lesioni personali aggravate ed oltraggio a
p.u. Egli deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 341-bis c.p., stante la mancanza

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente censura la ricostruzione storico fattuale della vicenda, deduzione non
mossa in appello e pertanto extra devolutum ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
4. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrata la fattispecie di
oltraggio a p.u., giusta anche le ammissioni dello stesso imputato (v. pagina 8 della sentenza
impugnata).
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dela ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

dei requisiti della pubblicità dell’offesa e del luogo.

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