Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37680 del 19/06/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37680 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/05/1976
avverso la sentenza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 19/06/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Antonio De Simone ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bologna ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Forlì, con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per il reato di resistenza a p.u. Egli deduce, con l’unico
motivo, il vizio di motivazione con riferimento alla denegata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello, circostanza già di per sé
dante luogo ad inammissibilità del ricorso.
4. D’altra parte, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben
evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
252900), quali i precedenti penali (v. pagina 2 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna delU ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2018
3. Ed invero, il ricorrente reitera una stessa deduzione già sollevata in appello e non si