Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3768 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3768 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLETTI GIORGIO N. IL 12/12/1971
avverso la sentenza n. 695/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Poletti Giorgio avverso la sentenza
emessa in data 14.10.2013 dalla Corte di appello di Milano con cui veniva confermata
quella in data 18.10.2010 del Tribunale di Milano che, all’esito del giudizio abbreviato,
aveva condannato il predetto alla pena di anni uno di arresto ed € 6.000,00 di
ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per anni due e alla confisca del
motociclo per i reati di cui agli artt. 186 commi 1, 2 e 7 in relazione al comma 2 bis
C.d.S. e 187 comma 8 C.d.S. in relazione al comma 1 bis (fatti dell’11.8.2009).

conversione della pena detentiva in libertà controllata ed in relazione al mancato
avviso al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore. Evidenzia, inoltre,
l’equivocità delle cancellature presenti sul modulo di prestazione del consenso al
prelievo ematico.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. tra le altre: Sez. IV, n. 26738 del
7.2.2006, Rv. 234512) l'”alcooltest” costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile ex art. 354, comma 3, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del
successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato: in altri termini,
non è indispensabile la sua presenza.
Ai sensi, poi, dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli
atti di cui all’art. 356 c.p.p.” avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente,
che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; in mancanza di questo, non è
prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come
disposto per altri atti (v. artt. 350 e 364 c.p.p.).
Ciò posto, in ogni caso la violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. dà luogo
ad una nullità di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p.,
comma 2, quando la parte vi assiste, deve essere eccepita prima del compimento
dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il
compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Sez. IV, n. 27736 dell’8.5.2007,
Rv. 236934; Sez. IV, n. 45622 del 4.11.2009, Rv. 245797).
Nella specie, da quanto è stato possibile rilevare in questa sede, la relativa eccezione
è stata sollevata con l’atto di appello, sicché essa non può ritenersi proposta
“immediatamente dopo” il compimento dell’atto, al quale la parte aveva assistito,
come vuole il precitato art. 182, comma 2, c.p.p.
Peraltro l’eccezione è tardiva anche perché la richiesta ed accettazione del rito
abbreviato ha comunque un efficacia sanante delle eventuali nullità pregresse.
Adeguata ed esaustiva s’appalesa la motivazione addotta (pag. 5 sent.) in ordine alla
cancellazione della barratura del riquadro riservato al consenso indicato sul modulo

2

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata

sottoscritto dal Poletti e controfirmato dal sanitario, laddove si è ritenuto che per
mero errore l’imputato barrò il riquadro sovrastante quello, barrato con crocesegno,
riservato al dissenso.
Correttamente non è stata concessa, perché vietata dalla legge (art. 9 bis C.d.S.,
prima parte), la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in
conseguenza del richiamo nell’imputazione al comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S..
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19.6.2014

P.Q.M.

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