Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37679 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37679 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TASCO GIUSEPPE
N. IL 23.01.1990
avverso la sentenza n. 529/2011 CORTE DI APPELLO DI MESSINA del 23.04.2012
dato avviso alle parti
Sentita la relazione fatta dal Cons. dott. GEPPINO RAGO
Data Udienza: 18/06/2013
1. Con sentenza in data 23/04/2012, la Corte di Appello di Messina
confermava la sentenza pronunciata in data 23/12/2010 con la quale il
G.U.P. del Tribunale della medesima città aveva ritenuto TASCO
Giuseppe responsabile del reato di cui agli artt. 99, 110 e 628, comma 3
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
CONCESSIONE DELL’ATTENUANTE EX ART.
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C.P.
e
MANCATA
l’ECCESSIVITÀ DELLA PENA
per
non avere la Corte di Appello concesso le attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
4. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e logica, e
pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità, ha escluso che
il contributo apportato dall’odierno ricorrente alla perpetrazione della
rapina contestatagli fosse stato di minima importanza, atteso che egli
effettuò «un delicato ed importante sopralluogo nell’imminenza della
consumazione del reato» e che attese in macchina i complici, «insieme
ai quali si allontanò subito dopo il fatto di reato».
5. Quanto alla mancata concessione delle circostanze, la censura
va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta
dalla Corte territoriale [ammissione di responsabilità intervenuta
allorchè era stata raggiunta dagli inquirenti una situazione probatoria
piena] deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi
scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto e
capacità a delinquere): di conseguenza, essendo stato correttamente
esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine
al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni
censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene
alla personalità del colpevole o all’entità del reato o alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le
1
n. 1 c.p.
attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche
sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore
dell’imputato.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL P SIDENTE
IL CONSIGLIER EST.
(Dott. G. Ra
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese