Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37676 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37676 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANSI BENEDETTO

NATO IL 17.06.1978

avverso la sentenza n. 1423/2012 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA del 21.05.2012

dato avviso alle parti
Sentita la relazione fatta dal Cons. dott. GEPPINO RAGO

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
ECCESSIVITÀ DELLA PENA per non avere la Corte di Appello
riconosciuto la prevalenza delle concesse attenuanti generiche
sulla contestata aggravante.
3. La Corte territoriale ha escluso di poter riformare il
giudizio di equivalenza effettuato dal primo giudice in
considerazione della commissione di altra rapina in concorso e di
un ulteriore fatto delittuoso successivamente al fatto di cui
all’odierno procedimento.
La censura, quindi, va ritenuta manifestamente infondata
in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve
ritenersi congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio, che risulta adeguato sia alla
personalità del colpevole che alla reale entità del fatto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE E
(Dott. G. Rago)

1. Con sentenza in data 21/05/2012, la Corte di Appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data
19/07/2011 dal G.U.P. del Tribunale della medesima città,
riteneva MANSI Benedetto responsabile del reato di cui agli artt.
110 e 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p. e riduceva la pena inflittagli ad
anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa.

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