Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37675 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37675 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINO ANDREA nato a MILAZZO il 25/10/1984

avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

1. Andrea Costantino ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Messina ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., con
cui egli è stato condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 582-585 c.p. e 336 c.p.
Egli deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione
dei reati nonostante le dichiarazioni rese dal padre dell’imputato in merito alla totale estraneità
del prevenuto ai fatti; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla stimata
integrazione dei reati sebbene la presunta persona offesa Giuseppe Foti abbia dichiarato in
aula di non riconoscere il Costantino quale suo aggressore; con il terzo e quarto motivo, la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di
cui all’art. 336 c.p., sotto il profilo oggettivo e soggettivo, atteso che, da un lato, non v’è prova
che l’imputato abbia posto in essere una condotta minacciosa o violenta al fine di costringere il
p.u. a commettere un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero ad omettere un atto dell’ufficio;
dall’altro lato, la minaccia era comunque finalizzata a far compiere al p.u. un atto del servizio,
cioè assistere un soggetto bisognoso.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità dei
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze
dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di
legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrati entrambi i reati oggetto di
contestazione con riguardo sia alla riconducibilità delle condotte sub iudice al prevenuto, sia
alla violenza e minaccia in danno di un infermiere affinchè accompagnasse il proprio padre ad
eseguire una visita ovviando alla prescritta prenotazione (v. pagine 3 – 4 della sentenza).
3.2. Ineccepibilmente i Giudici del gravame hanno poi stimato insussistente l’esimente
invocata.
3.3. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
4.1. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L,
Rv. 217266).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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