Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37675 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37675 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KHAILI SAMIR N. IL 10/12/1984
avverso la sentenza n. 925/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
19/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 18/06/2013
Con sentenza del 19 settembre 2012, la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza emessa dal tribunal di Parma il 30 novembre 2011, con la
quale EL KHALI Samir era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed
euro 4.000 di multa quale responsabile di due rapine ed altro.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando deduzioni già
svolte in appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, lamenta la
eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è palesemente inammissibile, non soltanto perchè nella sostanza
rievocativo di censure già disattese in appello e fortemente orientate a sollecitare un
non consentito sindacato sul merito degli apprezzamenti condotti dai giudici del
gravame, ma anche perchè giuridicamente privo di consistenza. La sentenza
impugnata, infatti, ha più che adeguatamente dato conto della congruità del giudizio
compiuto dai primi giudici in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,
alla luce della pluralità dei fatti reato, delle relative modalità e dei numerosi e
specifici precedenti risultanti a carico dell’imputato, nonchè in merito alla
insussistenza dei presupposti per poter riconoscere le attenuanti generiche, alla luce
della consolidata giurisprudenza di questa Corte, correttamente rievocata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro a, il 18 giugno 2013
Il Consigl
estensore
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