Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37673 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37673 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA MARIA GIGLIOLA N. IL 11/05/1964
CENA LUIGI N. IL 04/06/1982
avverso la sentenza n. 2638/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, gli imputati, in proprio, hanno
proposto due distinti ma identici ricorsi per cassazione deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART. 129 C.P.P. ed OMESSA MOTIVAZIONE per non avere la
Corte territoriale esplicitato i criteri di commisurazione della pena.

3.h

N

ricorse kig.ga’nifestamente infondatO per le ragioni di seguito

indicate.

4. Il primo motivo – nei testuali termini in cui la censura è stata
dedotta – è manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico
rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale, non illustrando
i ricorrenti le ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto pronunciare
la sentenza ex art. 129 c.p.p. e non consentendone, quindi, lo scrutinio.
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura, va ritenuta
manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte
territoriale [la spiccata capacità a delinquere di entrambi gli imputati,
desumibile sia dalle modalità della condotta (predeterminata, in danno
di persone anziane e sole, posta in essere in concorso con altri) sia dalla
condanna da entrambi riportata dopo i fatti per cui si procede] deve
ritenersi congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

1. Con sentenza in data 09/03/2012, la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza pronunciata in data 03/03/2008 con la quale il
Tribunale di Piacenza aveva ritenuto CENA Maria Gigliola e CENA Luigi
entrambi responsabili dei reati di cui agli artt. 61 n. 5, 81, comma 2,
110, 640, 56-640 c.p. (capo sub 2) ed inoltre, la prima, del reato di cui
agli artt. 61 n. 5, 640 c.p. (capo sub 3) e, il secondo, del reato di cui
agli artt. 61 n. 5, 624 bis, 625 n. 5 c.p. (capo sub 4).

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