Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37672 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37672 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/01/1955
avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

1. Salvatore Sannino ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, ha
assolto l’imputato dal reato di guida senza patente sub capo A) in quanto non più previsto dalla
legge come reato, ha dichiaratorgóversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 651 c.p. sub
capo C) perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art.
337 c.p. sub capo B). Egli deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di resistenza a p.u. nonostante la
mancanza dei presupposti per ritenere che Sannino abbia opposto una resistenza attiva all’atto
d’ufficio e sussistendo comunque i presupposti dell’atto arbitrario.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato il reato, là dove
l’imputato non si limitò ad opporre una resistenza passiva, ma pro f erì una frase dal contenuto
palesemente minaccioso e, soprattutto, spintonò reiteratamente g i operanti (v. pagine 3 – 4
della sentenza).
3.2. Ineccepibilmente i Giudici del gravame hanno poi stimato insussistente l’esimente
invocata. Ed invero, la causa di giustificazione dell’atto arbitrario presuppone necessariamente
un’attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del
tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione
demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi
e altro, Rv. 266535). Situazione che neanche il ricorrente delinea essersi realizzata nella
specie.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
4.1. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L,
Rv. 217266).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30 maggio 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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