Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37672 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37672 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOCATO ERIK N. IL 17/09/1988
avverso la sentenza n. 310/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
la MANCATA APPLICAZIONE DELL’ATTENUANTE EX ART. 62 N. 6 C.P.
3. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza difensiva
reputando – in conformità all’espressa formulazione della
disposizione normativa censurata – che il risarcimento fosse stato
solo parziale e non sufficiente a reintegrare integralmente il
danno patrimoniale e morale subito dalle vittime derivante dalla
sottrazione di denaro, dalla minaccia e dalla lesione dell’integrità
personale.
La censura, quindi, va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve
ritenersi congrua e logica, in punto di fatto, e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, e, in punto di diritto, del
tutto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte: dal
che consegue l’inammissibilità della doglianza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
DENTE
4)\_,
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)
4
1. Con sentenza in data 27/06/2012, la Corte di Appello di
Bologna confermava la sentenza pronunciata in data 01/12/2011
con la quale il Tribunale della medesima città aveva ritenuto
LOCATO Erik responsabile dei reati di cui agli artt. 628, comma 3
n. 3 ter c.p. (capo sub A) ed artt. 81, comma 2, 110, 628,
comma 3 n. 3 ter, 582, 576, 61 n. 2 c.p. e lo aveva condannato
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 800,00 di
multa.