Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37671 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37671 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Stefanelli Rosario, nato il 13.04.1968
avverso l’ordinanza 171/2014 del Tribunale della libertà di Latina,
del 30.12.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Ciro Angelillis „ che ha concluso per l’annullamento con
rinvio;

1

Data Udienza: 22/05/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Latina
dichiarava non luogo a provvedere in ordine al ricorso proposto dal
difensore di Stefanelli Rosario, avverso la convalida del sequestro probatorio
emesso il 03.12.2014 dal Procuratore della Repubblica di Latina ,su due
veicoli concessi in locazione finanziaria dalla Iveco finanziaria SpA alla

quanto risultati, ad un controllo di P.G., oggetto di denuncia di
appropriazione indebita da parte dello Stefanelli, a seguito di risoluzione del
contratto di leasing e la mancata restituzione dei beni alla Iveco finanziaria
SpA.
1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso l’avvocato Vincenzo Alesci,
difensore di Stefanelli deducendo la illegittimità ,per abnormità, del
provvedimento di “non liquet” ,che non è previsto tra quelli tipici del
Tribunale del riesame; deduce, inoltre, l’illegittimità del sequestro per
insussistenza del reato contestato, essendo stato disposto con atto di
iniziativa della P.G. sulla base di un controllo effettuato tramite
interrogazione al sistema S.D.I., senza tener conto che per gli stessi fatti e lo
stesso reato pendeva un procedimento in relazione al quale il PM titolare
delle indagini aveva avanzato richiesta di archiviazione ;situazione giuridica
sulla quale il Riesame non si è espresso, pur avendo riconosciuto corretta
tale ricostruzione .
2.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
2.1 Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non doversi esprimere sul
provvedimento ablativo giacchè quest’ultimo è già stato caducato con il
dissequestro e la restituzione dei beni , sicché l’impugnazione è priva di
concreto ed attuale interesse alla dichiarazione di illegittimità della misura
reale perché ad una simile pronuncia non potrebbe conseguire l’effetto
tipico del provvedimento caducatorio, ossia il ripristino della precedente
situazione possessoria.
2.2 Osserva il Collegio che la pronuncia del Riesame è corretta se si tiene
conto della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., che avvalora la
rilevata più completa carenza di interesse, anche ai fini probatori, del

Termologistica Sri (di cui l’odierno ricorrente è il legale rappresentante) in

E

provvedimento.
2.3 La decisione è,pertanto,espressione del più generale interesse
all’impugnazione che, richiesto dall’art. 568 cod.proc.pen., comma 4 come
condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere
concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte
asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e che pertanto
deve persistere sino al momento della decisione.

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, Auus.–1 -u,

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P.Q.M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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Così dec iso, il 2 aggio 2015
Il Consi liere

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Il Presidente

F. zandan se

3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

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