Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37671 del 18/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37671 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLANO LUIGI N. IL 19/05/1958
avverso la sentenza n. 1076/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ECCESSIVITÀ
DELLA PENA per non avere la Corte di Appello concesso le invocate
attenuanti generiche.
3. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [numerosi
precedenti penali, anche specifici; delle modalità del fatto, compiuto
mediante l’utilizzo di un cutter e con privazione della libertà delle
cassiere della banca rapinata], deve ritenersi congrua e logica avendo
dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale
(gravità del fatto e capacità a delinquere): di conseguenza, essendo
stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al
giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo
esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un
solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del
reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per
negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice
obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli
eventuali elementi a favore dell’imputato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

1. Con sentenza in data 18/09/2012, la Corte di Appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data
19/09/2011 dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, riteneva ORTOLANO
Luigi responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3 nn. 1 e
2 c.p. e riduceva la pena inflittagli ad anni tre e mesi otto di reclusione
ed C 1.200,00 di multa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA