Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37670 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37670 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PESCE PAOLO nato a NAPOLI il 29/05/1964

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

I

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Paolo Pesce ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Napoli, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, ha dichiarato non
doversi procedere in ordine ad uno dei tre episodi di evasione al medesimo ascrittigli – perché
estinto per prescrizione – ed ha di conseguenza ridotto nei suoi confronti la pena applicatagli in
primo grado. Egli deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. in ordine alla denegata applicazione delle circostanze

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Da un lato, il trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (v. pagine 3 e 4 della sentenza) di tal che non
è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
4. Dall’altro lato, va ribadito che – come questa Corte ha più volte affermato – le circostanze
attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in
senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente
incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso,
sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3,
n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella
specie, i giudici di merito hanno evidenziato essere insussistenti, là dove hanno dato conto
della commissione da parte dell’imputato di reati di gravissimo allarme sociale e dell’attuale
pericolosità sociale del medesimo (tale da giustificare l’applicazione della recidiva) (v. pagine 3
e 4 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

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