Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3767 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3767 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRABBA ROBERTO N. IL 02/07/1973
avverso la sentenza n. 1563/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./QUe
che ha concluso per

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Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione i difensori di Carrabba Roberto avverso la sentenza emessa
in data 18.4.2013 dalla Corte di appello di Reggio Calabria che, decidendo in sede di
rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Messina in
data 18.4.2011 ad opera della Corte di Cassazione che si pronunciava con sentenza in
data 7.6.2012, in riforma della sentenza emessa il 12.3.2007 dal G.u.p. del Tribunale
di Messina, limitatamente alla residua imputazione di cui al capo 6), riconosceva
(nuovamente) l’attenuante (ora ipotesi attenuata) di cui al 5° comma dell’art.73 dPR

9.8.2005), rideterminando (attesa la pena edittale prevista all’epoca del commesso
reato) la pena in mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, con attenuanti
generiche e la riduzione della scelta del rito abbreviato, concedendo i benefici della
sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
Deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo che la Corte di
appello di Reggio Calabria aveva disatteso quanto disposto dalla Corte di Cassazione,
in accoglimento del primo motivo di ricorso con cui era stata chiesta la nullità della
sentenza per avere i giudici di merito fondato la propria decisione sul risultato di
intercettazioni telefoniche viziate ed inutilizzabili in quanto attivate sulla base di
decreti non motivati e condotte oltre il termine di 15 giorni.
Contestano l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata in ordine al contenuto
dell’intercettazione captata il 9.8.2005 e l’intero costrutto motivazionale che tacciano
di illogicità e superficialità.
Sono stati depositati in data 8.4.2014 e 3.6.2014 due memorie contenenti “motivi
nuovi” nell’interesse del ricorrente. Nella prima, si rappresenta il decorso del termine
prescrizionale per effetto delle novelle legislative in tema di stupefacenti (art. 2
comma 1 lett. a D.L. 146/2013 e art. 24 ter D.L. n. 79/2014), contestando la
correttezza del conteggio fatto dalla Corte reggina laddove aveva respinto l’allora
formulata eccezione di prescrizione.
Con la seconda, oltre a ribadire le censure in tema di illogicità della motivazione, si
assume che le predette novelle legislative avevano comportato il decorso del termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi che, decorrente dal 9.8.2005, era spirato al
18.4.2013.
Considerato in diritto
Preliminarmente si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p.,
trattandosi di motivo -anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere
dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla
presentazione del ricorso tanto da essere formulato con i motivi aggiunti, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L.
n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata

2

309/90 (offerta in più occasioni a più persone di cocaina e marijuana; fatto del


dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato
autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di
stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da €
1.032 a € 10.239 di multa.
Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente
applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame.
Il termine prescrizionale conseguente di sette anni e sei mesi, però, era già quello
apprezzato, attesa la pena edittalmente vigente all’epoca del fatto, dalla Corte

sentenza (pag.8) che ne comportavano lo spostamento al 25.3.2014 che, ad oggi,
risulta, quindi, spirato.
Sicchè, in via preliminare ed assorbente, attesa l’assenza di cause d’inammissibilità, si
deve rilevare l’intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione.
Infatti, anche alla luce del novellato testo degli artt. 157 e 161 c.p., il termine
prescrizionale di anni sette e mesi sei è ormai decorso. Ne consegue, ai sensi dell’art.
129, 1° comma c.p.p., in assenza di condizioni per il proscioglimento nel merito,
l’estinzione del reato contestato per la sopravvenuta prescrizione e, quindi,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio perchè è estinto per prescrizione il reato addebitato.
Così deciso in Roma, il 19.6.2014

reggina che ne ha escluso il decorso per via dei periodi di sospensione indicati in

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