Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3767 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3767 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH MICHELE N. IL 29/08/1989
avverso l’ordinanza n. 4182/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 10/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sottile le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/10/2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. In data 22.3.2012 Hudorovich Michele chiedeva al Magistrato di
sorveglianza di Milano il riconoscimento in suo favore del
beneficio della liberazione anticipata per i due semestri di
detenzione in carcere 4.2.201 l -3.8.201 l e 4.8.2011-3.2.2012.
Il giudice adito, con provvedimento del 20.4.2012 rigettava la
domanda relativamente al primo semestre, che correggeva nella sua
dimensione temporale unendo i periodi dal 20.6.2008 al 2.10.2008 e
dal 4.2.2011-27.7.2011, sul rilievo che in data 27.7.2010 l’istante
aveva commesso il reato di cui all’art. 640 c.p., in tal modo
dimostrando la sua mancata partecipazione all’opera di
ravvedimento. Nulla opinava il Magistrato in ordine al secondo
semestre oggetto anch’esso della medesima istanza
1.2 Avverso detto provvedimento proponeva reclamo l’interessato,
rilevando l’arbitrarietà della rideterminazione temporale del
semestre ottenuta giustapponendo periodi tra loro lontani e relativi a
titoli detentivi diversi ed insistendo per il riconoscimento del
beneficio per entrambi i semestri oggetto della iniziale domanda.
1.3 Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del
10.10.2012, rigettava il reclamo assumendo che, correttamente,
aveva il giudice di prime cure preso atto di un presofferto, quello
relativo al primo spezzone del primo semestre per cui è causa, in
seguito alla correzione dell’ordine di esecuzione pena da parte dl
P.M. del 15.3.2012. Nulla osservava invece il tribunale sul secondo
semestre oggetto della domanda ed evocato altresì nel reclamo.
2. Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento negativo l’Hudorovich, assistito dal difensore di
fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge.
Osserva in particolare la difesa ricorrente, richiamando
preliminarmente tutte le ragioni del reclamo disattese dal tribunale,
che sarebbe precluso al Magistrato di sorveglianza la possibilità di
modificare, arbitrariamente, la domanda dell’istante in ordine al
periodo sul quale delibare la concessione del beneficio, peraltro
inserendovi un periodo per il quale non è stata avanzata alcuna
domanda, relativo ad altro reato ed idoneo di per sè ad inficiare la
domanda, diversa, proposta al giudicante.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la
inammissibilità del ricorso.
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4. Il ricorso è fondato per le ragioni, in parte diverse da quelle
illustrate in ricorso, che si passa ad esporre.
4.1 Il ricorso pone la questione giuridica, per nulla affrontata dai
giudici territoriali, della configurazione del semestre sul quale
operare la valutazione in ordine alla partecipazione del’opera di
rieducazione, configurazione che, per logico principio di diritto,
non può dipendere né dalla scelta dell’interessato, né da quella del
giudicante, ma dal dato oggettivo della esecuzione della pena dal
suo inizio alla fine. In detta operazione, per così dire, di contabilità
sanzionatoria, secondo la lezione giurisprudenziale dominante, è
possibile operare il congiungimento di più periodi frazionati di pena
espiata o presofferta purchè imputabili alla stessa pena in
esecuzione (di recente, Cass., Sez. I, 06/05/2008, n. 21689 e Cass.,
Sez. I, 28/11/2002, n. 16985, in linea con risalente indirizzo: Cass.
22.12.1995, Comite) e non intervallati da periodi di libertà in cui
risultino poste in essere condotte criminose o anche semplicemente
antisociali (Cass. 2008 n. 21689 cit.).
Questa Corte ha avuto modo di precisare ancora che, ricorrendo
l’ipotesi detta, la sommatoria delle frazioni di semestre è ammessa
nella misura in cui il semestre così costruito permette
effettivamente un autonomo apprezzamento della prova circa la
partecipazione all’opera di rieducazione, con la conseguenza che
nessun problema si pone quando detti periodi siamo tra loro
contigui ‘sì da costituire, in realtà, un unico ed ininterrotto periodo
di detenzione (così Cass. 24.2.1998, Bruscolotti), mentre, viceversa,
è inammissibile procedere ad operazioni di collage di spezzoni
minimi di detenzione o prelevare il periodo di una detenzione che,
per la parte rimanente, è estranea al giudizio (in questi sensi Cass.,
7.2.1997, Luparello. In tale ipotesi si impone ovviamente una
specifica ed articolata motivazione da parte del giudice (Cass.
8.10.1996, Braga).

3.1 Nelle more del giudizio la difesa ricorrente depositava memoria
con la quale precisava che, nel frattempo, il detenuto aveva espiato
per intero la pena inflitta, che aveva comunque interesse alla
decisione della sua impugnazione ai fini di un futuro probabile
ricorso all’istituto della fungibilità della pena espiata sine titulo,
l’illogicità di considerare unitariamente semestri comprensivi di
periodi lontani di detenzione, una parte dei quali inoltre ridotta a
pochi giorni di carcerazione, però utilizzati per rigettare la
domanda.

4.2 Tanto premesso sul piano dei principi e venendo, come di
necessità al caso in esame, osserva il Collegio che nella fattispecie
risultano presi in considerazioni periodi estremamente lontani, tanto
dovedosi ritenere tre anni tra l’un periodo e l’altro, che il primo
spezzone si riduce a pochi giorni eppertanto anche per questo
irrilevante quanto alla valutazione di legge ai sensi dell’art. 54 0.P.,
che tra i due spezzoni è intervenuto un comportamento certamente
delittuoso.
Va inoltre censurata la ordinanza in esame perché non ha
considerato i due semestri oggetto della domanda ma uno soltanto,
con omissione immotivata del relativo giudizio e che, in assenza di
motivazione ma con un mero riferimento ad un fatto del luglio del
2010, ha valutato negativamente periodi detentivi iniziati sei mesi
dopo, con ciò violando i principi di diritto affermati da questa
Corte, secondo i quali, è illegittimo il diniego della liberazione
anticipata in relazione al primo semestre di detenzione, se valutato
in termini negativi solo per l’appartenenza a tale periodo del giorno
di commissione del reato, in quanto quest’ultimo costituisce il
presupposto e l’antecedente necessario della detenzione, ma non
può essere preso in considerazione per la valutazione del
comportamento, né può far parte degli elementi utilizzabili ai fini
della concessione del beneficio (Cass.„ Sez. 1, 15/01/2013, n. 5216)
D’altra parte, in tema di liberazione anticipata, mentre è corretto
affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi
sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini
della esclusione del requisito della partecipazione all’opera di
rieducazione in quanto indice dell’assenza di effetti positivi di detta
opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effetti della medesima
trasgressione sui semestri successivi, ben potendo verificarsi che,
dopo l’episodio negativo, la partecipazione vi sia stata (Cass., Sez. I,
08/01/2013, n. 5739).
5. L’ordinanza in esame va pertanto cassata con rinvio al giudice
territoriale affinchè provveda, inizialmente, a considerare i periodi
semestrali indicati nella domanda dappoichè lontano nel tempo e
riducibile a pochi giorni quello di cui al presofferto del 2008, eppoi
a considerare entrambi i semestri di cui alla domanda iniziale, ad
essi applicando i principi di diritto innanzi indicati.
P. T. M.

3

Atut. 24 1tbi

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la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza Milano.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2013
Il cons. est.
Il Presidente

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