Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37669 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37669 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSITTO MARINO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/10/1979

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marino Cassitto ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Napoli, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha
rideterminato la pena applicata in primo grado per il reato di evasione. Egli deduce, con l’unico
motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta penale
responsabilità dell’imputato.
2. Il ricorso è inammissibile.

ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del
18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
da a
– samrnadi

euro

3.000 in favor@ della cassa delle ammens1,

Così deciso il 19 giugno 2018

3. Il ricorrente si limita a dolersi del vizio logico argomentativo, ma non indica con chiarezza le

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