Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37669 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37669 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASKA FLORI N. IL 17/11/1990
MALGIOGLIO OMAR N. IL 28/10/1990
avverso la sentenza n. 907/2011 GIP TRIBUNALE di CASALE
MONFERRATO, del 31/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

1. MALGIOGLIO Omar e LASKA Fiori, in proprio, con separati
ricorsi, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata in data 31/07/2012 con la quale il giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Casale Monferrato aveva loro applicato le
pene concordate con il P.M. per il reato di rapina aggravata deducendo

motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ed il
Malgioglio anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto

2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati per le ragioni
di seguito indicate.
Questa Corte, ha reiteratamente affermato che, in funzione della
particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di
contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di
tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui
dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta
della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Quanto alla qualificazione giuridica, questa Corte ha precisato
che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di
applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica
del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore
manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito
accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso,
escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di
motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini
di opinabilità: Cass. 44278/2007.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art

violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata

129 cpp., rilevando che dagli atti (analiticamente indicati), non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione

3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

richiesto sul punto.

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