Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37668 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37668 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO GUIDO nato a AVERSA il 27/12/1990

avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Guido Pagano ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Napoli, all’esito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte
“limitatamente al punto concernente la recidiva”, ha rideterminato la pena applicata in primo
grado con l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli-Nord in relazione a due violazioni
dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Egli deduce, con l’unico motivo, il vizio di
motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, e 133 cod. pen., per avere la Corte

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, da un lato, propone un motivo estraneo al devoluto, avendo questa Corte
cassato con rinvio la sentenza d’appello “limitatamente al punto concernente la recidiva” e non
anche con riguardo agli aumenti per la continuazione; dall’altro lato, non può non ribadirsi che,
in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica
motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a
sostegno della quantificazione della pena-base (da ultimo, Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016 dep. 2017, Paternoster e altro, Rv. 270197).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

omesso di dare ragione degli aumenti per la continuazione.

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