Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37668 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37668 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIO LUCA N. IL 04/06/1974
avverso la sentenza n. 1337/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

4i

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Questa Corte, ha reiteratamente affermato che, in funzione della
particolarità del rito e della centralità dell’atto negoziale che lo
caratterizza – fermo restando che alla parte è preclusa la possibilità di
contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali
dell’imputazione (SSUU 20/1999) – occorre una specifica indicazione di
tutti gli elementi strutturali della motivazione «soltanto nel caso in cui
dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta
della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU. 5777/1992.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti (analiticamente indicati), non
risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.
3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

1. GIGLIO Luca, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata in data 27/12/2012 con la quale il
giudice monocratico del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la pena
concordata con il P.M. per i reati di cui agli artt. 56/624-625, 648 cod.
pen. deducendo violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla
mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità.

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