Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37666 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37666 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIANO ALESSANDRO N. IL 31/08/1981
avverso la sentenza n. 1441/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
OMESSA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE per avere la Corte di Appello
ritenuto sussistente il reato di ricettazione in mancanza del
relativo elemento soggettivo e per non avere applicato
l’attenuante speciale di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e quella
comune ex art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di
seguito indicate.
4. Quanto all’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo
della ricettazione, la censura si presenta assolutamente generica
ed aspecifica, essendosi il ricorrente limitato a dolersi in modo
generico dell’assenza di prove a suo carico e a trascrivere una
serie di massime giurisprudenziali, senza indicare quale dovrebbe
essere la loro concreta applicazione nel caso di specie.
5. Riguardo all’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
è sufficiente rilevare che la mancata richiesta in appello ne
preclude il vaglio in questa sede.
6. Infine, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha
escluso l’applicazione dell’attenuante speciale ex art. 648, comma
2, c.p. appare adeguata e logica in punto di fatto e corretta in
punto di diritto (SSUU 35535/2007 Rv. 236914) e pertanto si
sottrae ad ogni censura nella presente sede di legittimità,
essendo stata giustificata non solo attraverso il richiamo al
rilevante numero dei capi detenuti (n. 125), ma altresì alla
negativa personalità dell’imputato, già gravato da precedente
condanna.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in

1

1. Con sentenza in data 13/03/2012, la Corte di Appello di
Bari, in riforma della sentenza pronunciata in data 21/03/2006
dal Tribunale di Trani, riteneva GAGLIANO Alessandro
responsabile del reato di ricettazione di diversi capi di
abbigliamento intimo di provenienza illecita (capo sub B) e
dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in
ordine al reato di cui all’art. 474 c.p. (capo sub A) perché estinto
per intervenuta prescrizione, rideterminando conseguentemente
la pena inflitta in relazione al reato sub capo B) in anni uno e
mesi quattro di reclusione ed C 600,00 di multa.

favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

inammissibile il ricorso e

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