Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37664 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37664 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANDREA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 24/04/1989

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Andrea Esposito ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui Aii*. stato
condannato alla pena di legge per evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce, con l’unico
motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte denegato l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.

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pen. senza indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure,
con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv.
254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 maggio 2018

3. Il ricorrente si limita a dolersiknmessa applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod.

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