Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37664 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37664 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VEIPIS ELVIS N. IL 12/10/1983
avverso la sentenza n. 5611/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

1. Con sentenza in data 31/10/2012, la Corte di Appello di Roma,
in riforma della sentenza pronunciata in data 20/01/2012 dal G.U.P. del
Tribunale della medesima città, riteneva VEIPIS Elvis responsabile di
numerosi reati, tra i quali, in particolare, i reati di rapina pluriaggravata
e tentato omicidio (capo sub F), e, ritenuto più grave il delitto di rapina

1.600,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
ILLOGICA MOTIVAZIONE

OMESSA ED

per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il

reato di tentato omicidio in mancanza del relativo elemento soggettivo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte
territoriale, con motivazione congrua e logica e pertanto incensurabile
nella presente sede di legittimità, ha desunto la sussistenza del dolo
omicidiario non solo dall’esplosione dei colpi ad altezza d’uomo, variabile
tra i 150 ed i 190 centimetri, ma altresì dalla loro reiterazione.
Sul punto, va osservato che la Corte ha confermato la sentenza
del g.u.p. il quale aveva motivato la sussistenza del reato di tentato
omicidio – sia sotto profilo oggettivo che soggettivo – alla stregua di
puntuali elementi fattuali (cfr pag. 5 sentenza primo grado).
L’appello, peraltro, era, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente in questa sede, del tutto generico essendosi il ricorrente
limitato a reiterare la propria tesi difensiva.
La medesima genericità si riscontra nel presente ricorso con il
quale il ricorrente si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva ma
senza addurre alcuna particolare censura avverso gli argomenti addotti
da entrambi i giudici di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende

1

aggwata, riduceva la pena inflitta ad anni otto di reclusione ed C

di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

Inammissibile il ricorso e

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