Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37663 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37663 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCIATORE VINCENZO nato a TRICASE il 11/09/1987

avverso la sentenza del 10/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vincenzo Cacciatore ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Lecce ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Lecce, con cui e4y .stato
condannato alla pena di legge per evasione dagli arresti dorniciliari. Con l’unico motivo, egli si
duole che la Corte abbia confermato la condanna per evasione sebbene, all’atto del controllo,
l’imputato fosse appena uscito dal domicilio e si stesse dirigendo verso la caserma dei
Carabinieri, giusta l’insostenibilità della convivenza con i familiari, di tal che fa difetto

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze
dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di
legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti l’invocato difetto del dolo,
evidenziando come l’imputato avesse manifestato in diverse occasioni il proposito di
allontanarsi dal luogo degli arresti e come non vi sia prova che, uscito dal domicilio, egli
int9ndesse

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lo cozerrno dei Carabinieri. ciò a tacer clel fatto che

– come rilevato dal Giudice distréttualè conformemente all’insegnamento dì questa Corte sono irrilevanti le concrete motivazioni che spingono il rea porre in essere la condotta
sanzionata.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

l’elemento soggettivo del delitto.

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