Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37663 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37663 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNONE ANDREA N. IL 19/09/1987
avverso la sentenza n. 1583/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo OMESSA,
CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE per avere la Corte di Appello
fondato la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati
ascrittigli sulle inattendibili dichiarazioni dei testi Tulino Nicola e
Montuori Gessica.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte
territoriale ha dato conto degli elementi a sostegno della ritenuta
attendibilità dei suddetti testi, elementi che appaiono non solo numerosi
ma altresì coerenti e logici.
In particolare, riguardo a Tulino Nicola, persona offesa, si è
evidenziato che:
– la perizia disposta in primo grado aveva accertato che, «benché
egli fosse affetto da deficit moderatamente cognitivo e presentava una
certa problematicità dei meccanismi psicologici, egli mantiene la
capacità di rievocare in maniera sufficientemente obiettiva e precisa
eventi che lo abbiano interessato anche solo indirettamente» (cfr. pag.
3 della sentenza impugnata);
– l’assenza di intento calunniatorio nei confronti dell’imputato
risulta non solo dalla necessità di disporre l’accompagnamento coattivo
dello stesso testimone in quanto non presentatosi alle precedenti
udienza, ma altresì dalla mancata costituzione di parte civile nel
presente procedimento nonché dalla «disarmante neutralità di
esposizione, di notevole chiarezza, di apprezzabile precisione (TULINO
chiarisce di essere stato colpito, ad esempio, nella consumazione del
delitto di rapina da un pugno e non da un calcio) e connotata quasi di
sorpresa e di dispiacere per la condotta dell’imputato, senza alcun
intento di rivalsa e di desiderio di punizione nei suoi confronti» (cfr. pag.
6 della sentenza di primo grado);
– le sue dichiarazioni concordano pienamente con quanto
affermato dalla Montuori: in primo luogo, egli non aveva mai sostenuto
che nei suoi incontri con l’imputato fosse presente la Montuori, la quale
infatti escludeva di essersi mai incontrata con il Tulino; inoltre, la parte
offesa riferiva che l’imputato gli aveva sottratto con violenza il
videoregistratore, ossia proprio l’apparecchio contenuto nella busta con
cui la Montuori, dopo le urla del Tulino, aveva visto uscire il compagno
dalla casa.
Riguardo invece alla teste Montuori, la Corte territoriale, oltre alla
già ricordata concordanza fra le sue dichiarazioni e quelle dell’altro
decisivo teste, ha valorizzato le seguenti circostanze:

1

1. Con sentenza in data 12/10/2012, la Corte di Appello di Salerno
confermava la sentenza pronunciata in data 02/11/2011 con la quale il
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, aveva
ritenuto IANNONE Andrea responsabile dei reati di cui agli artt. 81,
comma 2, 61 n. 5, 628, comma 1, 629 c.p. e lo aveva condannato alla
pena di anni sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa.

- essa, a causa dell’intensa frequentazione intrattenuta in quel
periodo con l’imputato, conosceva bene le molestie che quest’ultimo
aveva posto in essere presso l’Ufficio postale ai danni del Tulino al fine
di appropriarsi di parte della di lui pensione;
– la citata perizia aveva escluso che essa avesse alcun deficit
pregiudicante le capacità di rappresentazione mentale di tipo verbale e
uditivo, le capacità attentive, di ragionamento pratico e di
concettualizzazione, ma aveva anzi evidenziato una buona capacità
mnemonica a lungo termine e della memoria visiva;
– atteso l’esito della perizia di cui al punto precedente, non può
che avere carattere neutro il coinvolgimento della stessa teste in un
diverso procedimento;
– essa non aveva alcun movente per introdurre, nel corso di una
denuncia contro lo Iannone per altri fatti, il tema delle violenze al
Tulino, così dando avvio al presente procedimento e coinvolgendo in una
vicenda giudiziaria un soggetto – peraltro inabile – assolutamente
estraneo ai suoi rapporti con l’imputato.
4. Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte di Appello,
essendo ampia, congrua e logica, si sottrae ad ogni censura in questa
sede di legittimità e pertanto la censura va ritenuta manifestamente
infondata, essendosi limitata a riproporre, in modo surrettizio, una
q uaestio facti.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2012
DENTE
IL
IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Rago)

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