Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37662 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37662 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GIOSA ROBERTO N. IL 03/09/1988
avverso la sentenza n. 593/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
1. Con sentenza in data 05/06/2012, la Corte di Appello di Bari, in
riforma della sentenza pronunciata in data 14/11/2011 dal G.U.P. del
Tribunale della medesima città, riteneva DE GIOSA Roberto responsabile
dei reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p. (capi sub A e
F), artt. 110, 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. (capo sub B), artt. 110,
commi 1 e 3 n. 1 c.p. (capo sub D), e lo condannava alla pena di anni
tre e mesi quattro di reclusione ed C 2.000,00 di multa.
2.
Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo
OMESSA MOTIVAZIONE
in ordine
ai criteri di quantificazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione
e
MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE,
neppure ritenute
equivalenti rispetto alle contestate aggravanti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
4. la prima doglianza
(OMESSA MOTIVAZIONE
in ordine ai criteri di
quantificazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione) è
manifestamente infondata per la semplice ragione che la Corte
territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha illustrato
i criteri per la determinazione della pena (cfr pag. 3 sentenza): «in tema
di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi
congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità
dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati; non sussiste,
invece, l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo
di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena-base»: Cass. 27382/2011 rv. 250465; così
anche Cass. 3034/1997 rv. 209369 e Cass. 11945/1999 rv. 214857.
5. Anche la motivazione del diniego delle attenuanti generiche
risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul piano
logico, e pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità, posto
1
61 n. 2 c.p. e 2, 4, 7 L. 895/67 (capi sub C, E, G), artt. 110, 628,
che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo: a) al
precedente penale per evasione cui l’odierno ricorrente risulta gravata;
b) al suo «ruolo propulsivo avuto nella consumazione delle tre rapine»;
c) all’uso esclusivo dell’arma con la quale egli ha ripetutamente e
violentemente colpito al capo la vittima della rapina, così dimostrando
infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato il
potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Rago)
un’indole violenta. La censura, quindi, va ritenuta manifestamente