Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37661 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37661 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO GIANLUCA N. IL 03/08/1981
avverso la sentenza n. 702/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
ILLOGICA ED OMESSA MOTIVAZIONE in merito a lla richiesta di
rideterminazione della pena, non risultando «in alcun modo
supportata da sufficienti e logiche argomentazioni»
3. Il ricorso – nei testuali termini in cui è stato dedotto – è
manifestamente infondato essendo del tutto generico ed
aspecifico rispetto alla motivazione con la quale la Corte
territoriale – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – ha,
con motivazione congrua e logica, e pertanto incensurabile nella
presente sede di legittimità, rigettato la richiesta sia di applicare
le riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
sulle contestate aggravanti, sia di ridurre ulteriormente la pena
irrogata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
ENTE
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

1. Con sentenza in data 07/11/2012, la Corte di Appello di
Venezia, in riforma della sentenza pronunciata in data
17/10/2006 dal G.U.P. del Tribunale della medesima città,
riteneva SPAMPINATO Gianluca responsabile del reato di cui
all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p. e dichiarava altresì non doversi
procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui
agli artt. 605, 61 n. 2 c.p., riducendo conseguentemente la pena
inflitta ad anni tre di reclusione ed C 400,00 di multa.

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