Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37660 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37660 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCA LUCA nato a AVEZZANO il 26/08/1966

avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luca De Luca ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Avezzano, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di resistenza a p.u. Egli deduce, nell’unico motivo, la
violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’art. 337 c.p., per avere la Corte
distrettuale stimato integrato il reato sebbene non sia individuabile l’atto d’ufficio che De Luca
avrebbe inteso impedire.

3. Ed invero, il ricorrente reitera una stessa deduzione già sollevata in appello e non si
confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello, circostanza già di per sé
dante luogo ad inammissibilità del ricorso.
4. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto pienamente integrato il delitto
rimarcando come, sulla scorta delle prove acquisite, sia dimostrato che l’imputato, in stato di
ubriachezza, dava in escandescenze e minacciava gli operanti intervenuti a tutela dell’ordine
pubblico, ostacolandone l’operato (v. pagina 2 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dellu ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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