Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37660 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37660 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAHITI HILMI N. IL 13/05/1969
avverso la sentenza n. 2306/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo ECCESSIVITÀ DELLA PENA
per non avere la Corte di Appello concesso le invocate attenuanti
generiche.
3. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche
risulta, nel caso di specie, esauriente e pienamente adeguata sul
piano logico, e pertanto incensurabile nella presente sede di
legittimità, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata
con il richiamo sia alla gravità del reato sia alla negativa
personalità del prevenuto ed alla sua spiccata capacità a
delinquere, desumibili dai numerosi precedenti penali per reati
anche della stessa indole e commessi a distanza temporale
ravvicinata.
La censura, quindi, va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE E
(Dott. G. Rago)

1. Con sentenza in data 12/06/2012, la Corte di Appello di
Roma confermava la sentenza pronunciata in data 17/06/2011
con la quale il G.U.P. del Tribunale di Viterbo aveva ritenuto
SAHITI Hilmi responsabile del reato di cui agli artt. 110, 628,
commi 1, 2, 3 nn. 1 e 3 ter c.p. e lo aveva condannato alla pena
di anni tre e mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa.

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