Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3766 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3766 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGANO’ UMBERTO N. IL 19/05/1939
avverso la sentenza n. 6840/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Viganò Umberto avverso la sentenza
emessa in data 15.10.2012 dalla Corte di appello di Milano che confermava quella
pronunciata il 13.5.2011 dal Tribunale di Milano con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di giorni venti di reclusione, con i benefici della sospensione
condizionale e della non menzione, per il delitto di cui all’art. 590 1° e 3° comma c.p.,
583, 1° comma n. 1 c.p. in relazione all’art.374 comma 2° dPR 547/1955, perché, in
qualità di amministratore della “ALLUMINIUM EUROPA” srl, datore di lavoro,

cartellista, lesioni personali consistite in “trauma cranico non commotivo- trauma
dorsale in precipitazione” dalle quali derivava una malattia della durata di 64 giorni e
ciò per colpa generica e specifica per violazione delle norme sulla prevenzione e
sicurezza sul lavoro. In particolare, secondo l’imputazione, l’imputato non aveva
mantenuto in esercizio i gradini di accesso alla pilotina della macchina denominata
autogrù Tabarelli T180 privi dei necessari requisiti di resistenza ed idoneità in
relazione alla sicurezza del lavoro in quanto incrostati, con la grecatura consumata o
instabili per il danneggiamento dell’ultimo gradino e privi di un adeguato sistema
antiscivolo (resina con grafite o altro); cosicchè l’Acerti, che stava manovrando
l’autogrù predetta, accortosi che un tubo dell’impianto idraulico perdeva olio, bloccava
il funzionamento del mezzo e, mentre scendeva per visionare il guasto, a causa della
superficie scivolosa dei gradini -completamente coperti d’olio per una perdita da un
gruppo di valvole poste sotto la pilotina- perdeva l’equilibrio e cadeva al suolo
battendo la schiena e la parte posteriore del corpo (fatto del 11.12.2007).
La Corte, convenendo con il Tribunale, riteneva riscontrate le dichiarazioni rese dalla
parte lesa ad opera dell’accertamento tecnico effettuato, secondo cui la presenza
d’olio sugli scalini non era dovuta alla rottura del tubo che movimenta il polipo, poiché
quel mezzo presentava da sempre perdite di olio e quindi ad una situazione
preesistente da tempo.
Il ricorrente rappresenta l’apparenza e/o contraddittorietà della motivazione nonché il
travisamento della prova.
Richiama, a tal riguardo, il prosieguo delle dichiarazioni rese dal teste Osnaghi
(tecnico della prevenzione), prese in considerazione dalla Corte territoriale, ai fini
della ricostruzione dei fatti, laddove non aveva escluso che il trafilamento dalla
pilotina potesse essere stato causato anche dalla movimentazione e dalla rottura del
tubo (che aveva comportato una fuoriuscita importante di olio) tale da estendersi
sulla sottostante autogrù e da determinare in modo del tutto imprevedibile la
scivolosità della piattaforma che si rinviene uscendo dalla cabina.
Assume, insomma, la sussistenza di una provata causa sopravvenuta di per sé idonea
ed autonoma per la verificazione dell’infortunio con la conseguente interruzione del

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cagionava a Roberto Acerti, dipendente della stessa impresa con mansione di

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nesso di causalità, puntualizzando che l’incidente si era verificato dopo la rottura del
tubo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile avendo apprezzato con esaustive argomentazioni l’inutilità

Peraltro, va rammentato che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del
processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio
di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa
prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove
acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Invero, i giudici di merito hanno, con motivazione ineccepibile, desunto dalle
dichiarazioni della parte lesa e del teste Osnaghi (pag. 5 sent. Impugnata), la
pregressa e costante presenza di olio sui gradini della pedana per piccole perdite
irrisolte del lubrificante dei mezzi meccanici e del camion.
Peraltro, in ogni caso, il tecnico della prevenzione aveva prescritto in precedenza
all’azienda di stendere sui gradini interni di passaggio della linea di laminazione,
previa pulizia, la resina con grafite che manteneva condizioni di grip con la scarpa
anche in presenza di olio, sicchè, sebbene la precauzione non fosse stata estesa ad
altri presidi diversi dagli scalini su cui era costante il flusso dei dipendenti, l’evento
dannoso, causalmente connesso al comportamento dell’imputato, che consentì (in
violazione dell’art. 70 in relazione all’ V e art. 71 d.Lvo 81/08, già art. 274 c. 2 dPR
547/55) l’utilizzo di una pedana priva dei requisiti di sicurezza in presenza di olio, era
assolutamente prevedibile ed evitabile e non legato a comportamenti abnormi ed
esorbitanti del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19.6.2014

della deposizione del teste Venturi.

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