Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37658 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37658 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GERBINO MASSIMO N. IL 17/03/1979
avverso la sentenza n. 322/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ThQ1
che ha concluso per
/2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

c&2.

Data Udienza: 19/05/2015

GERBINO Massimo, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 17.6.2014 con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta lo ha condannato alla pena finale di anni 11, mesi dieci di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di quelle per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare siccome giudicato
responsabile dei reati di cui ai capi di imputazione: 7) — artt. 81 cpv.,
110, 629 II^ comma con riferimento all’art. 628 cpv. nn. 1 e 3
cod.pen. e art. 7 1. 203/1991; 8) 81 cpv., 110, 61 n. 2 e 5; 635 IIA
comma n. 1 e 3 con riferimento all’art. 625 n. 7 cod. pen. e art. 7 1.
203/1991 (commessi in Gela nel settembre 2010 e con la recidiva reiterata specifica); 24) art. 416, HA, IV comma cod. pen. (commesso in
Gela e altri Comuni della Provincia di Caltanissetta e del territorio nazionale dal 26.6.2009 fino all’11.1.2012 — giorno dell’arresto.
La difesa chiede l’annullamento della sentenza deducendo i seguenti
motivi così riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 vis IV’ comma cod. pen., 125 e 238 bis cod. proc.
pen. La difesa si duole che, sulla base di erronee valutazioni delle dichiarazioni non riscontrate dei collaboratori di giustizia, all’imputato
sia stato riconosciuto un inesistente ruolo direttivo all’interno della
famiglia mafiosa.
§2.) ex art. 606 F\ comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 III^ comma cod. proc. pen. e 63 cod. pen. La difesa
denuncia il vizio di carenza di motivazione circa la legittimità dello
aumento di pena ex art. 63 IV comma cod. pen. riferito alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 629
§3.) Erronea applicazione e violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
La difesa sostiene che la entità della somma oggetto di estorsione
(3.000,00 q era tale da integrare la attenuante erroneamente esclusa
dalla Corte teritoriale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo pone dubbi sull’esistenza di prove sufficienti per affermare che l’imputato abbia rivestito il ruolo di direzione all’interno
di una famiglia mafiosa aderente all’organizzazione “Cosa Nostra.
Prima di procedere all’apprezzamento delle argomentazioni della difesa, va sottolineata 1′ erroneità della qualificazione giuridica da questa
prospettata (Pag. 1 ricorso della difesa) in ordine alla fattispecie di cui
al IV’ comma dell’art. 416 bis cod. pen. La disposizione, infatti non
prevede una circostanza aggravante del reato di cui all’art. 416 bis cod.
pen., ma, come già affermato in precedenti decisioni, descrive una figura autonoma di reato (v. Cass. 40254/2014; Cass. n. 8430/2014),

MOTIVI DELLA DECISIONE

sicchè a tale qualificazione si atterrà il collegio, così aderendo alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto.
La difesa con un primo argomento critica la decisione impugnata sostenendo che essa si fonda su una nota informativa 13.7.2010 della
Squadra mobile di Caltanissetta riguardante circostanze risalenti nel
tempo (anno 2000) e totalmente estranee alla vicenda contestata che
copre un arco temporale dal 2009 al 2012 (giorno dell’arresto dell’imputato).
La doglianza è generica, perchè la difesa non fornisce indicazione
dell’elemento specifico che, desunto dalla nota informativa 13.7.2010,
sarebbe stato utilizzato dalla Corte d’Appello per la decisione, sicché
nessuna valutazione può svolgere questo Collegio circa la logicità e la
completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
La difesa censura poi la decisione, perchè fondata sulle dichiarazioni rese in tempi diversi da numerosi collaboratori di giustizia (v.
pag. 5 del ricorso). Con un primo sottoargomento la difesa sostiene
che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 187 cod. proc. pen. perché utilizzamo prove Me non attinenti con i fatti oggetto dell’imputazione (v. pag. 5 ricorso). La censura è infondata. L’imputato è accusato di avere agito con attività di direzione nell’ambito dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, portando a termine, in tale ambito uno
specifico fatto di estorsione. Così delineata l’accusa, si deve rilevare
che ai fmi della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, poiché il “thema decidendum” riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e
volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del
sodalizio, e, quindi, il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio. (Cass. n.
17081/2014). Di qui deriva che le prove acquisite ed utilizzate dai
giudici di merito non sono eccentriche al thema probandum, perché
proprio sulla base di quelle dichiarazioni, la Corte territoriale ha potuto valutare il grado e la intensità della partecipazione del GERBINO
alla famiglia gelese di “Cosa Nostra” (v. pag. 9 della sentenza) sicché
la decisione va immune dalle censure mosse.
Con un secondo sottoargomento la difesa sostiene che le dichiarazioni
rese da CASCINO Emanuele, NICASTRO Davide, DI STEFANO
Roberto, NICASTRO Fabio, VIZZINI Rosario, se pur più strettamente attinenti alla c.d. “vicenda PALENA” (estorsione contestata all’imputato) non sarebbero probanti per le seguenti ragioni: a) il dichiarante CASCINO riferisce di confidenze ricevute da persone con le quali
in situazioni di astio; b) il CASCINO non ha avuto rapporti illeciti con
il ricorrente; c) il NICASTRO riferisce fatti appresi successivamente
all’arresto dell’imputato; d) il DI STEFANO ha rilasciato dichiarazione utilizzate dal giudicante solo nella parte in cui vengono formulate
accuse nei confronti del ricorrente e non anche quelle che contengono
affermazioni a quest’ultimo favorevoli. Sul punto la difesa sostiene

che la scelta di utilizzo parziale delle dichiarazioni del DI STEFANO
si fonda su una valutazione apodittica; e) le dichiarazioni di DI STEFANO Roberto, VIZZINI Rosario, NICASTRO Fabio, sono “dissonanti” rispetto al contenuto della motivazione (pag. 10 del ricorso).
La doglianza è infondata. Va in primo luogo osservato che in questa
sede vengono prospettate censure circa il contenuto di dichiarazioni
rese da collaboratori di giustizia che dalla lettura della sentenza non
sono state oggetto di specifica doglianza nè considerate nella decisione impugnata. La Corte territoriale, sulla base delle argomentazioni
della difesa, ha preso in considerazione le dichiarazioni rese da Emanuele CASCINO, Davide NICASTRO, DI STEFANO. Su quest’ultimo la Corte d’Appello ha messo in evidenza: 1) l’irrilevanza della
preannunciata volontà del collaboratore di uscire dal programma di
protezione, siccome effettuata in un contesto di protesta derivante dallo sconforto per la deteriorata situazione dei rapporti con i propri familiari; 2) la particolareggiata ricostruzione dei fatti contenuti nei verbali delle dichiarazioni rese; 3) l’attendibilità del DI STEFANO in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, tenendo presente il momento in cui sono state fatte le dette dichiarazioni rispetto al momento
in cui sono divenute note le altre fonti di prova; 4) le dichiarazioni rese dal DI STEFANO sono coerenti con i fatti accertati offrendo particolari che hanno trovato riscontro in altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nelle dichiarazioni della persona offesa, nelle confessioni degli imputati e nelle intercettazioni in atti; 5) nel ravvisato contrasto fra talune dichiarazioni dal DI STEFANO, la Corte territoriale
ha ritenuto fondata l’opzione seguita, perchè fondata sul riscontro di
quanto dichiarato da altri due diversi collaboratori, fra loro autonome:
CROCIFISSO SMORTA e GIANLUCA GAMMINO.
La motivazione della decisione impugnata è adeguata. L’apprezzamento delle fonti probatorie rappresentate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è conforme ai canoni previsti dall’art. 192 cod.
proc. secondo la costante lettura data dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha infatti valutato la credibilità e l’attendibilità del DI
STEFANO e l’esistenza di elementi di riscontro. In tale contesto i giudici di merito hanno valutato l’aspetto dell’epoca delle dichiarazioni
rese, l’assenza di “inquinamenti” derivanti dalla pubblicazione di notizie alle quali il dichiarante avrebbe potuto attingere ed infine la valenza delle contraddizioni. La decisione è corretta in diritto e non sono
meritevoli di attenzione le doglianze formulate dalla difesa che sviluppa argomenti tesi ad una diversa valutazione di merito delle fonti di
prova, preclusa in questa sede. Va infatti rammentato che in tema di
motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti
a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui
sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività,
l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogi-

cità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse
prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della
valenza probatoria del singolo elemento. (Cass. n. 13809/2015).
Con un terzo sottoargomento (pag. 11 del ricorso) la difesa censura la
decisione della Corte d’Appello (pp. 13 e 14 in particolare) che ha desunto il carattere di “direzione” connotativo della condotta dell’imputato, proprio dalla stessa vicenda estorsiva al PALENA, concludendo
che essa dimostra non solo l’appartenenza dell’imputato all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra e ad una famiglia in grado di contrapporsi
alla organizzazione della Stidda, ma anche una condotta di direzione
ancorché acquisita in modo non formale (posto che il GERBINO non
fa parte dell’associazione con rito di affiliazione), ma in via di fatto,
tenuto conto delle evoluzioni organizzative della famiglia cui aderiva
l’imputato, a causa dei numerosi arresti operati dalle forze dell’ordine.
La difesa sostiene che la decisione (pp. 12 e 13 del ricorso) è comunque asintonica rispetto ad altra pronuncia divenuta irrevocabile nel
medesimo procedimento definito in sede di rito abbreviato con la quale era stato disegnato l’organigramma dell’associazione medesima sulla scorta del medesimo materiale probatorio. La difesa sostiene che
sotto questo più specifico punto di vista la sentenza pecca di carenza
di motivazione su un punto essenziale posto che la richiamata decisione irrevocabile doveva essere oggetto di specifica ed approfondita valutazione.
Entrambe le argomentazioni poste a sostegno del motivo non possono
essere accolte. La doglianza di insufficienza del dato probatorio della
vicenda PALENA non può essere presa in considerazione, perché è
generico, attiene ad aspetti di fatto ed induce a rivalutazioni di merito.
La denunciata asintonia tra quanto affermato nella presente sentenza e
quanto sostenuto in altra decisione pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato attinente al medesimo procedimento e passata in giudicato,
non può essere accolta, in primo luogo perché la doglianza è generica,
(non si comprende a quale decisione si faccia riferimento, nè i punti
specifici di essa che non sono stati presi in considerazione dalla Corte
d’Appello nella ricostruzione e nella valutazione della vicenda sottoposta al suo giudizio), sicché ogni giudizio di legittimità sulla motivazione in tal senso è precluso. In secondo luogo va rammentato che la
sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento agli atti
del giudizio, non ha comunque efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (Cass.
n. 8823/2009), sicché la Corte d’Appello nel valutare la vicenda della
estorsione al PALENA era pienamente libera di prendere in considerazione ogni aspetto della vicenda senza vincoli derivanti da precedenti giudicati riguardanti persone e vicende diverse.
Per le suddette ragioni il primo motivo di ricorso va rigettato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso in Roma il 19.5.2015

La difesa deduce in questa sede una questione di diritto (difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena ex art. 63 IV comma cod. pen. relativa alla aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 7
1. 203/1991 concorrente con quella di cui all’art 629 comma 2 cod.
pen.). Trattasi di questione che, come si evince dalla lettura della sentenza di appello (pag. 14), non è stata dedotta in modo specifico in sede di impugnazione, essendo stato devoluto il diverso aspetto della legittimità dell’applicabilità di due diverse circostanze ad effetto speciale, tema, quest’ultimo, sul quale la Corte d’Appello ha adeguatamente
risposto entro i limiti del devoluto.
Di qui consegue, ex art. 606 cpp III” comma, l’inammissibilità della
doglianza.
Il terzo motivo di ricorso è infondato. La decisione della Corte territoriale di ritenere insussistente l’invocata attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen. è motivata, insindacabile nel merito e corretta in
diritto; infatti: ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità assume valore preminente l’entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica del danneggiato, la
quale riveste un mero valore sussidiario, utilizzabile solo nel caso in
cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. n. 49592/2014). Trattasi di aspetto di merito sottratto al
giudizio di legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.

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