Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37658 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37658 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO SALVATORE N. IL 28/02/1992
avverso la sentenza n. 1594/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE sia sotto il profilo della «carenza probatoria in ordine alla
sussistenza dell’elemento psicologico che per il complessivo apparato
accusatorio inidoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità».
3. Il ricorso – nei testuali termini in cui la censure è stata dedotta
– è manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto
alla motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, ha evidenziato un imponente, univoco
ed oggettivo quadro probatorio a carico dell’imputato sul quale il
medesimo tace completamente essendosi limitato a dolersi in modo
generico dell’insussistenza dell’elemento psicologico e della mancanza
nel quadro indiziario dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in 1.000,00.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE ST.
(Dott. G. Rago)
1. Con sentenza in data 03/10/2012, la Corte di Appello di Napoli,
in riforma della sentenza pronunciata in data 19/12/2011 dal G.U.P. del
Tribunale della medesima città, riteneva BARBATO Salvatore
responsabile del reato di cui all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p. e
rideterminava la pena inflitta in anni due e mesi otto di reclusione ed €
500,00 di multa.