Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37657 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37657 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

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SENTENZA

suiricors4proposteLda:
TICCONI GIULIO N. IL 19/09/1950
TICCONI LEO N. IL 28/09/1945
TICCONI ERNESTO N. IL 20/11/1947
TICCONI GIOVANNA N. IL 01/02/1952
avverso l’ordinanza n. 8/2014 TRIBUNALE di ROMA, del 20/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
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lette/seetite le conclusioni del PG

Uditi difen or Avv.;

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Data Udienza: 19/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. I ricorrenti, quali eredi di Ticconi Giulio, interpongono ricorso per Cassazione
avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione
ex art. 667 cod.proc.pen. ( così riqualificato l’originario ricorso da questa Corte
con sentenza nr 4759/14) dagli stessi proposta avverso la reiezione
dell’incidente di esecuzione promosso dal loro dante causa; incidente di
esecuzione diretto ad ottenere la revoca della confisca di prevenzione disposta,
con riferimento al bene immobile meglio indicato in ricorso, nel procedimento di

2. L’incidente di esecuzione originariamente promosso trovava fondamento nel
mancato coinvolgimento del Ticconi nel giudizio di prevenzione; ciò malgrado lo
stesso avesse acquistato per usucapione il bene in questione e fosse in ogni caso
titolare di un diritto personale di godimento che lo legittimava a prendere parte
al procedimento giusta l’art. 2 ter legge 575/65 ed a contraddire sulla legittimità
della confisca.
Nel corso del procedimento il ricorrente decedeva e ad esso subentravano gli
eredi.

3. La reiezione sia dell’incidente di esecuzione che della successiva opposizione
proposta hanno trovato pregiudiziale fondamento nella mancata dimostrazione
da parte dei ricorrenti della sussistenza del titolo opponibile utile a legittimare la
partecipazione del Ticconi Giulio al giudizio di prevenzione.
In ogni caso, la relativa posizione soggettiva ed a caduta la legittimazione
processuale poi rivendicata dagli eredi del Ticconi erano da ritenersi venute
meno sia per la intervenuta confisca, destinata ad estinguere il comodato
rivendicato dal Ticconi, sia per la morte del Ticconi stesso , giusta l’art. 1811 cc.

4. Nel ricorso si rivendica sotto il versante della violazione di legge l’opponibilità
del diritto vantato dal Ticconi e poi dai suoi eredi a prendere parte al giudizio di
prevenzione; ancora l’inconferenza dei riferimenti contenuti nella decisione
impugnata al giudizio amministrativo di opposizione al rilascio del cespite
confiscato, azionato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione
dei beni Sequestrati e Confiscati; la illogicità delle affermazioni in forza alle quali
la formale intestataria del cespite confiscato, comodante rispetto al Ticconi, non
era in grado procedere al pagamento delle quote del mutuo acceso per l’acquisto
dello stesso, elemento logico indicato a sostegno della confisca sul presupposto
della fittizietà della relativa intestazione.

prevenzione promosso a carico di Gaglieti Rolando.

5. Con note depositate il 4 maggio 2015 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ,
nell’interesse dell’ Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei
beni Sequestrati e Confiscati ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Identica richiesta è stata veicolata dalla Procura Generale con la requisitoria
scritta in atti.

6. Il ricorso è inammissibile non avendo la difesa dei ricorrenti superato le

decisione impugnata; questioni

che finiscono peraltro per assorbire ogni

ulteriore tema di doglianza prospettato innanzi a questa Corte.

7. Giova da subito precisare che in questa sede la difesa non ha inteso ribadire la
tesi della proprietà del bene in capo al dante causa dei ricorrenti siccome
acquistata per usucapione. Assunto, quest’ultimo, comunque solo verbalmente
prospettato e peraltro in insanabile contraddizione con l’ulteriore affermazione,
questa si’ ribadita con il ricorso di legittimità, in forza alla quale il possesso del
cespite in questione trovava titolo in un rapporto di comodato gratuito.

8. Venendo a tale ultima asserzione si può convenire con la difesa del ricorrente
laddove afferma che il titolare di un diritto personale di godimento deve essere
coinvolto nel procedimento di prevenzione per fare valere direttamente in
occasione del giudizio sulla confisca i profili di opponibilità del proprio diritto
rispetto alla pretesa ablativa. Lo prevede oggi il codice antimafia all’art. 23
comma IV con disposizione che a sua volta ribadisce il tenore di quella vigente
all’epoca del giudizio di prevenzione che occupa ( l’art. 2 ter legge 575/65 ).
Il mancato coinvolgimento di tali soggetti, tuttavia, ora come allora , non
determina un vizio inficiante la confisca ; legittima, piuttosto, i detti
contraddittori, divenuto definitivo il provvedimento ablativo,

all’incidente di

esecuzione nel corso del quale si potranno fare valere le medesime questioni che
un anticipato e corretto svolgersi del contraddittorio avrebbe visto risolte
direttamente all’interno del procedimento di prevenzione.

9. Tanto tuttavia presuppone la dimostrazione e la persistenza nel tempo del
diritto personale di godimento. E sul punto la pretesa dei ricorrenti ed a caduta
l’odierno ricorso si mostrano gravemente deficitari.
9.1. Non è mai stato allegato, infatti, un titolo negoziale opponibile alla
procedura , perché formato con data certa anteriore alla trascrizione del
sequestro, destinato a riempire di contenuti la affermazione relativa alla
reclamata sussistenza del comodato, rivendicata solo verbalmente.

diverse questioni pregiudiziali puntualmente segnalate dal Tribunale con la

In mancanza, il possesso del cespite da parte del Ticconi doveva ritenersi sine
titulo. E tale situazione di fatto non solo giustificava ogni possibile iniziativa, da
parte degli organi procedenti, volta ad ottenere l’immediata disponibilità del
bene ancor prima della definitività della confisca; piuttosto , per quel che qui
immediatamente interessa, deprivava il Ticconi di ogni possibile interlocuzione
processuale con gli organi procedenti nel giudizio di prevenzione finalizzato alla
confisca.
9.2. Di più ed ancora più radicalmente.

riscontrato siccome sussistente e opponibile, al momento della confisca
(valutazione, questa, che oggi trova soluzione esplicita nel comma IV dell’art.
52 del Codice antimafia e che finisce per rendere superflua la stessa
partecipazione al giudizio di prevenzione del comodatario se ritenuto portatore di
pretese correlate a posizioni soggettive comunque non opponibili alla data di
definitività della ablazione quali quelle nel caso prospettate in sede di incidente
di esecuzione), va comunque rimarcato che l’azione del dante causa dei
ricorrenti venne preceduta dalla richiesta di restituzione dell’immobile in esito
alla definitività della confisca : tanto imponeva la perdita di interesse degli eredi
del Ticconi alla data del decesso di quest’ultimo rispetto alla prosecuzione del
relativo giudizio considerando all’uopo il disposto di cui all’art. 1811 cc, dando in
tal modo corpo ad altro motivo di inammissibilità della pretesa ed oggi del
ricorso.
10. Le considerazioni che precedono, per la pregiudizialità che le connota,
assorbono e rendono superflua la disamina delle ulteriori doglianze esposte con il
ricorso.
Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende liquidata in via
equitativa come da dispositivo.
,

PQM

Dichiara inammissibil44Vricors‘e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 20 maggio 2015

Se non si intende addivenire alla tesi della estinzione del comodato, ove

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