Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37657 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37657 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
APREA GENNARO N. IL 11/01/1987
avverso la sentenza n. 984/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

1. Con sentenza in data 13/07/2012, la Corte di Appello di Napoli,
in riforma della sentenza pronunciata in data 05/12/2011 dal G.U.P. del
Tribunale della medesima città, riteneva APREA Gennaro responsabile
dei reati di rapina aggravata (capo sub A) e detenzione e porto di arma
(capo sub B) e, in conseguenza dell’assoluzione dal reato di resistenza a

la pena inflitta in anni due e mesi dieci di reclusione ed € 800,00 di
multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
CONTRADDMORIA MOTIVAZIONE

OMESSA E

per avere la Corte di Appello affermato la

sua penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo sub B) e per
non avere escluso l’aggravante dell’aver agito in concorso con un
minore di anni diciotto. La Corte, infatti, non aveva sufficientemente
considerato che esso ricorrente non sapeva né che l’arma fosse vero né
che il suo complice Mazio, fosse un minorenne.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

4. La Corte territoriale, ha disatteso entrambe le censure con la
seguente motivazione:

«Appare indubbio, alla luce delle piena

confessione dell’Aprea che egli fosse pienamente consapevole sia
dell’età del Mazio (non appare verosimile che una condotta delittuosa
come quella in esame che richiede una pur minima organizzazione sia
effettuata fra soggetti che non si conoscano bene e quindi anche l’età
dei singoli partecipanti), sia della detenzione dell’arma che in alcun
modo poteva apparire dal calcio una pistola giocattolo».
Si tratta di motivazione congrua e logica, alla quale il ricorrente si
è limitato ad opporre una apodittica tesi contraria che, in quanto
meramente alternativa e priva di alcun riscontro processuale, deve,
quindi, ritenersi inammissibile non essendo, appunto, ravvisabile nella
motivazione addotta dalla Corte, alcuna manifesta illogicità.

1

pubblico ufficiale (capo sub C) per non aver commesso il fatto, riduceva

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

IL CONSIGLIER EST.
(Dott. G. Rag

.’

ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

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