Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37656 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37656 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOMAURO VINCENZO nato a BRA il 02/10/1994

avverso l’ordinanza del 24/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di TORINO, con ordinanza in data 24/11/2017,

dichiarava inammissibile l’appello proposto SANTOMAURO VINCENZO avverso la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 15/04/2016, nei suoi
confronti di condanna in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

tenuto conto del tasso di specificità necessario per l’atto di appello (tenuto conto
dei contrasti giurisprudenziali in materia) e delle indicazioni contenute nel
gravame quanto al trattamento sanzionatorio (nella specie, la giovane età e il
comportamento processuale per la scelta del rito abbreviato).

2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si correla alle ragioni dell’ordinanza impugnata, che aveva
fatto proprio espressamente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in
tema di specificità dell’appello.
L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è infatti inammissibile per
difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e
argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
2017, Galtelli, Rv. 268822).
Come esattamente rilevato dalla Corte di appello, il gravame si limitava a
lapidarie critiche, corredate da argomenti generici e del tutto inidonei ad
affrontare criticamente e puntualmente le argomentazioni del primo giudice, che
aveva ritenuto rilevante nella valutazione del trattamento sanzionatorio la
gravità del fatto e la capacità a delinquere del prevenuto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2

legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta genericità dell’appello,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 30/05/2018.

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