Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37655 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37655 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORITO FABRIZIO nato a TORINO il 25/09/1986

avverso l’ordinanza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di TORINO, con ordinanza in data 29/01/2018,

dichiarava inammissibile l’appello proposto da FIORITO FABRIZIO avverso la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 31/08/2017, nei suoi
confronti di condanna in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: vizio di

che nel gravame era espressamente specificata la doglianza sulla non corretta
applicazione dell’art. 133 cod. pen. e indicati gli elementi non valutati o
sottovalutati.
2. Il ricorso è inammissibile.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto generico il motivo di appello,
posto che lo stesso non si correlava affatto con le ragioni del giudice di primo
grado, quanto alla valutazione delle allegazioni difensive (nell’appello si chiedeva
di prestare “credibilità” alla tesi difensiva almeno per mitigare la sanzione, là
dove il primo giudice aveva definito futili i motivi dell’uscita di casa e che, anche
a voler credere alla tesi difensiva, il fatto rimaneva di una certa gravità).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/95/2018.

motivazione con riferimento alla ritenuta genericità dei motivi di appello, posto

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