Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37655 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37655 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARIETANO MAURIZIO N. IL 10/07/1972
avverso la sentenza n. 8669/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 415 BIS C.P.P. in quanto l’avviso di
conclusione delle indagini sarebbe generico ed insufficiente, con
conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza;
2.2 VIOLAZIONE DEGLI AR-rr. 474 E 648 C.P. per avere la Corte di
Appello affermato la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai
suddetti reati, in mancanza, rispettivamente, della lesione del bene
giuridico protetto dalla prima norma e del reato presupposto dalla
seconda.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni si seguito
indicate.
4. Quanto alla censura riguardante l’avviso di conclusione delle
indagini, questa Corte ha già in passato precisato che «mentre per la
richiesta di rinvio a giudizio l’enunciazione del fatto addebitato
all’imputato deve avere i requisiti di chiarezza e precisione indicati
nell’art. 417 primo comma lett. b) c.p.p., l’avviso di cui all’art. 415 bis
dello stesso codice deve contenere la “sommaria enunciazione del
fatto”: il differente tenore testuale delle suddette norme rende evidente
la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro
diversa funzione e specifica finalità»: Cass. 11405/2004 rv. 227820; in
termini analoghi anche Cass. 42751/2007 rv. 237865.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di
merito, l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. non è affetto da nullità a causa
della sola genericità del capo di imputazione in esso contenuto, posto
che in tale atto è del tutto ammissibile una generica descrizione del fatto
e l’imputato ha comunque avuto la possibilità di avere piena conoscenza
dell’addebito mediante il verbale di sequestro allegato all’avviso in
questione.
5. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, in
quanto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la categoria del reato
impossibile non è configurabile riguardo alla fattispecie di cui all’art. 474
cod. pen.: infatti, al fine della integrazione del suddetto delitto, non «ha
rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana,
considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,
non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che
individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo,
per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e

1

1. Con sentenza in data 22/06/2012, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 21/09/2007 con la quale il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto ARIETANO Maurizio
responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2 c.p. e lo
aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 400,00 di
multa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)

nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità
della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la
possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (ex plurimis, Cass.
31451/2006 rv. 235214; così anche Cass. 20944/2012 rv. 252836).
In merito all’asserita insussistenza della ricettazione, è sufficiente
osservare che «il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi
di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti
nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa
nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a
costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di
falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen.»: SSUU
23427/2001 riv 218770; Cass. 42934/2012 riv 253818.

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