Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37651 del 30/05/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37651 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SATTA STEFANO nato a GENOVA il 06/11/1972

avverso la sentenza del 17/10/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 17/10/2017,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
TRIBUNALE di GENOVA, in data 27/11/2014, nei confronti di SATTA STEFANO in
relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di

della pena, non avendo la Corte di appello risposto alle richieste difensive per la
riduzione della pena e per le circostanze

ex art. 62-bis cod. pen., non

valutandole ragioni indicate nell’atto di appello, limitandosi a indicare i
precedenti penali.

2. Il ricorso è inammissibile.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (tra tante, Sez.
6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).
Nella specie, la motivazione sul punto risulta adeguata ed esente da vizi
manifesti rilevabili in questa sede.
Parimenti non censurabile è la statuizione sulla pena, avendo anche in tal
caso la Corte di appello esposto adeguatamente e senza incorrere in manifesti
vizi logico-giuridici le ragioni del suo convincimento.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

2

legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen. sul punto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 301Lp5/2018.

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