Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37650 del 18/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37650 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINI GENNARO N. IL 26/07/1965
avverso la sentenza n. 2447/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 18/06/2013

1. Con sentenza in data 27/02/2012, la Corte di Appello di
Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 11/12/2009, riteneva FINI Gennaro responsabile
dei reati di cui agli artt. 474, 648 c.p. (capo sub A), art. 517 c.p. (capo
sub B), artt. 485, 640 c.p. (capo sub C), artt. 485, 61 n. 2 c.p. (capo

reclusione ed C 1.950,00 in conseguenza del dichiarato assorbimento
del reato di cui al capo sub B) in quello sub capo A).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1
2.2.

ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

213

E

189

C.P.P.

OMESSA, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE

per non avere

la Corte di Appello esplicitato i criteri relativi alla riduzione della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

4. Con il primo motivo, il ricorrente, sebbene in modo surrettizio,
torna a contestare la responsabilità per i reati addebitatigli, sostenendo,
in pratica, che non vi era alcuna prova che fosse stato lui a commetterli
in quanto “il riconoscimento” effetto dai testi sarebbe nullo ai sensi
dell’art. 213 cod. proc. pen.
In realtà, nel corso dell’istruttoria fu effettuato non un
riconoscimento ma una individuazione fotografica che non richiede le
formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen. In secondo luogo, come
risulta dall’ampia motivazione addotta dalla Corte, all’individuazione del
ricorrente, la G. di F. giunse attraverso una serie di indizi gravi, precisi e
concordanti.
Di conseguenza, la censura è manifestamente infondata sia perché
la dedotta violazione di legge è insussistente, sia perché non adduce
alcun elemento dal quale possa desumersi, relativamente alla
responsabilità, alcuno dei vizi motivazionali deducibili in sede di
legittimità.

1

sub D) e riduceva la pena inflitta ad anni due mesi uno giorni 15 di

5. Anche la censura sulla riduzione della pena è manifestamente
infondata, dovendosi ritenere correttamente ed incensurabilmente
motivata la decisione della Corte.

dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013

IL CONSIGLIERI EST.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA