Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37650 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37650 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINI GENNARO N. IL 26/07/1965
avverso la sentenza n. 2447/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 18/06/2013
1. Con sentenza in data 27/02/2012, la Corte di Appello di
Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 11/12/2009, riteneva FINI Gennaro responsabile
dei reati di cui agli artt. 474, 648 c.p. (capo sub A), art. 517 c.p. (capo
sub B), artt. 485, 640 c.p. (capo sub C), artt. 485, 61 n. 2 c.p. (capo
reclusione ed C 1.950,00 in conseguenza del dichiarato assorbimento
del reato di cui al capo sub B) in quello sub capo A).
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1
2.2.
ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
213
E
189
C.P.P.
OMESSA, CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
per non avere
la Corte di Appello esplicitato i criteri relativi alla riduzione della pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.
4. Con il primo motivo, il ricorrente, sebbene in modo surrettizio,
torna a contestare la responsabilità per i reati addebitatigli, sostenendo,
in pratica, che non vi era alcuna prova che fosse stato lui a commetterli
in quanto “il riconoscimento” effetto dai testi sarebbe nullo ai sensi
dell’art. 213 cod. proc. pen.
In realtà, nel corso dell’istruttoria fu effettuato non un
riconoscimento ma una individuazione fotografica che non richiede le
formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen. In secondo luogo, come
risulta dall’ampia motivazione addotta dalla Corte, all’individuazione del
ricorrente, la G. di F. giunse attraverso una serie di indizi gravi, precisi e
concordanti.
Di conseguenza, la censura è manifestamente infondata sia perché
la dedotta violazione di legge è insussistente, sia perché non adduce
alcun elemento dal quale possa desumersi, relativamente alla
responsabilità, alcuno dei vizi motivazionali deducibili in sede di
legittimità.
1
sub D) e riduceva la pena inflitta ad anni due mesi uno giorni 15 di
5. Anche la censura sulla riduzione della pena è manifestamente
infondata, dovendosi ritenere correttamente ed incensurabilmente
motivata la decisione della Corte.
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 18/06/2013
IL CONSIGLIERI EST.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto